domenica, febbraio 14, 2010

Danno da “black out” elettrico (Cass.Civ. ord. n. 26777/2009).



SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE-SEZIONE III CIVILE
Ordinanza 18 dicembre 2009, n. 26777

Svolgimento del processo
E' stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
"1. - Il Tribunale di Vallo della Lucania, con sentenza del 29.5.2008, in riforma di una sentenza del giudice di pace di Vallo della Lucania, con cui l'Enel Distribuzione s.p.a. veniva condannata al risarcimento dei danni patiti da S.S. a seguito del black out elettrico verificatosi il ****, rigettava la domanda e riteneva che non era stato provato il danno patrimoniale dell'avaria di generi alimentari conservati nel frigorifero, nè il danno esistenziale.
Ha proposto ricorso per cassazione la parte attrice. Resiste con controricorso l'Enel Distribuzione s.p.a..
2. Con il primo ed il secondo motivo di ricorso la parte ricorrente lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. poichè, pur essendo stato il tribunale investito di due motivi di censura (uno relativo all'assenza di responsabilità di Enel distribuzione ed uno relativo all'assenza di danno esistenziale e patrimoniale) non si è pronunziato sul primo motivo di appello, e cioè sull'assunta assenza di responsabilità dell'Enel.
3.1. I motivi sono manifestamente infondati.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte (29/09/2005, n. 19146; Cass. n. 1170 del 2004; n. 12475 del 2004; n. 14003 del 2004; n. 20076 del 2004; n. 22567 del 2004; n. 1606 del 2005) l'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello (riconducibile ad una violazione dell'art. 112 c.p.c.) integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, poichè tale giudice è tenuto ad esaminare i motivi di appello, sia pure, se del caso, anche considerandoli assorbiti dalla valutazione di altri elementi che ritenga decisivi nel quadro della devoluzione del giudizio di cui è investito.
Tuttavia, non si verifica l'omessa pronuncia quando la decisione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, comporti il rigetto di tale pretesa od il suo assorbimento in altre statuizioni, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, considerato, che contrariamente ritenendo, si finirebbe per fare coincidere il vizio di omessa pronuncia con la previsione di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5.
Tale vizio (omessa pronuncia), pertanto, deve essere escluso in relazione a una questione implicitamente o esplicitamente assorbita in altre statuizioni della sentenza (Cass. civ., Sez. 3, 05/01/2005, n. 168).
Nella specie l'accoglimento del motivo di appello relativo all'inesistenza del lamentato danno ha comportato l'assorbimento del motivo relativo all'inesistenza della responsabilità dell'appellata, potendosi pervenire già e comunque all'accoglimento dell'appello.
3.2. Inoltre la parte ricorrente non ha, in ogni caso, interesse a far valere tale ritenuta omessa pronunzia, poichè ove anche il giudice di fosse pronunziato sul primo motivo di appello in modo ad essa favorevole con il rigetto di tale motivo, egualmente l'appello sarebbe stato accolto e la domanda rigettata per effetto dell'accoglimento del motivo di appello relativo all'assunta inesistenza del lamentato danno.
4. Con il terzo motivo di ricorso la parte ricorrente lamenta l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione dell'impugnata sentenza, per aver ritenuto non provato il danno patrimoniale e quello esistenziale.
5.1. Il motivo è in parte manifestamente infondato (quanto al danno esistenziale), ed in parte inammissibile (quanto al danno patrimoniale).
Quanto al lamentato danno esistenziale, come statuito da Cass. S.U. 11.11.2008, n. 26972, non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria di "danno esistenziale", inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona.
Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. - anche quando non sussiste un fatto-reato, nè ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 cod. civ., giacchè qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità.
Nella specie la parte ricorrente non indica (nè prova) quale fosse lo specifico diritto inviolabile costituzionalmente garantito, leso in modo serio.
5.2. Quanto al danno patrimoniale la parte ricorrente lamenta che il Tribunale abbia ritenuto che essa non avesse fornito alcuna prova in merito, mentre era stata fornita una prova testimoniale, di cui non vi è traccia nella sentenza. La censura secondo cui la ricostruzione fattuale effettuata dal giudice di merito è in contrasto con le risultanze probatorie, si risolve in una censura di travisamento del fatto, allorchè il giudice assume che nessuna prova è stata prodotta, mentre la parte assume che tali prove sono state fornite e non sono state esaminate dal giudice, come nella fattispecie.
Il travisamento del fatto non può costituire motivo di ricorso per cassazione, poichè, risolvendosi in un'inesatta percezione, da parte del giudice, di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4 (Cass. 30.1.2003, n. 1512; Cass. 27.1.2003, n. 1202; Cass. n. 1143 del 2003).
Conclusivamente, il ricorso va rigettato.
La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.
Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in camera di consiglio.
Motivi della decisione
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 400,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 5 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2009.

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