giovedì, aprile 05, 2012

Processo penale: definizione delle "esigenze cautelari" ex art. 274 cpp.

Corte di cassazione penale sentenza 10327/12 del 15/03/2012 
Il parametro della concretezza cui si richiama l'art. 274 c.p.p., lett. c) non si identifica con quello di attualità del pericolo, derivante dalla riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, dovendo, al contrario, il predetto requisito essere riconosciuto alla sola condizione necessaria e sufficiente che esistano elementi concreti (cioè non meramente congetturali) sulla base dei quali possa affermarsi che l'imputato possa, verificandosene l'occasione, commettere reati della stessa specie di quello per cui si procede, ossia che offendono lo stesso bene giuridico.

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