domenica, aprile 22, 2012

Violazioni al CdS – Art. 180, 8 comma – Ordine di esibizione di documenti – Inosservanza – Sanzionabilità – Non sussiste se la PA può reperire d'ufficio le informazioni richieste.

Giudice di Pace di Pisciotta (SA) – Sentenza del 12/01/2012 – Giudice Avv. Guglielmo Prestipino

"La norma che sanziona la mancata ottemperanza all'invito della P.A. a presentarsi, entro un termine stabilito, agli uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti, va necessariamente coordinata con le disposizioni dettate dal DPR n. 445/2000 e, in particolare, con l'art. 43 del medesimo decreto. La sanzione, in altri termini, può trovare applicazione solo quando l'organo di polizia che ha intimato l'esibizione non sia comunque in grado di verificare, attraverso pubblici registri o altri sistemi, se il documento richiesto esista o meno. In particolare, nessuna sanzione è applicabile qualora il documento consista in una patente di guida nazionale, in un documento relativo a veicolo italiano oppure all'assicurazione obbligatoria, in quanto di tali atti è possibile accertare l'esistenza attraverso l'accesso a pubblici registri o a banche dati alle quali le forze dell'ordine sono collegate telematicamente".

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