lunedì, aprile 02, 2012
L’abc della riforma del condominio 2012 (come da testo base approvato in Commissione alla Camera).
Antenne. Viene riconosciuto il diritto del singolo condòmino alla ricezione radiotelevisiva con impianti individuali.
Amministratore. Obbligo di completa informazione all’assemblea sui suoi dati professionali. Obbligo di intervento per il recupero delle morosità con decreto ingiuntivo entro 4 mesi dall’approvazione del relativo bilancio. Durata biennale della carica. Polizza di responsabilità professionale Revoca per mancata presentazione del conto di gestione, anche per 1 anno (ora 2 anni). Revoca per altri precisi e numerosi gravi motivi. Obbligo di esecuzione degli adempimenti fiscali (sostituzione d’imposta). Affissione dati personali in bacheca. Attestazione ai condòmini sullo stato dei pagamenti e delle liti.
Assemblea dei condòmini. Abbassamento del quorum costitutivo a maggioranza dei partecipanti + 2/3 del valore.
Conduttori. Diritto di voto dei conduttori per l’ordinaria amministrazione e godimento dei servizi comuni. Obbligo dei conduttori di partecipazione alle spese, in solido con i proprietari.
Condominio orizzontale. Viene prevista espressamente l’ipotesi di condominio orizzontale, con applicazione delle medesime norme riguardanti il condominio verticale.
Consiglio dei condominio. Prevista la possibilità di nomina del consiglio di condominio di 3 membri (se edificio con più di 11 unità imm.).
Contabilità. Obbligo di rendiconto di bilancio con redazione dello stato patrimoniale del condominio e relazione accompagnatoria. Prevista la conservazione decennale della documentazione.
Delega. Limitazione di delega: in caso di più di 20 condòmini il delegato non può rappresentare più di 1/5 dei condòmini e 1/5 del valore. Divieto di delega all’amministratore. In caso di supercondomini, all’assemblea dei condominii partecipa un delegato per edificio.
Deliberazioni. Abbassamento del quorum deliberativo minimo di 2^ convocazione a maggioranza degli intervenuti + 1/3 del valore. Più chiaro il concetto di ricorso per annullamento (diverso dal ricorso di dichiarazione di nullità).
Destinazione d’uso delle parti comuni. Cambio della destinazione d’uso di parti comuni con maggioranza degli intervenuti + 2/3 del valore (anziché unanimità) e nuovo iter di convocazione con aspetto pubblicistico della deliberazione (presenza di notaio). Tutela delle destinazioni d’uso contro attività contrarie, sia delle parti comuni, sia di quelle esclusive.
Distanze. Le regoli generali sulle distanze non trovano applicazione in condominio, salvo i casi particolari.
Inerzia dell’amministratore. Introdotto il ricorso all’A.G. da parte del condòmino contro l’inerzia dell’amministratore per l’amministrazione delle parti comuni. Esecuzione delle deliberazioni da parte del singolo condòmino in caso di inerzia da parte dell’amministratore.
Innovazioni. Il quorum deliberativo è ridotto alla maggioranza degli intervenuti + ½ del valore. Ridotto alla maggioranza degli intervenuti + 1/3 del valore, per innovazioni di particolare interesse sociale: sicurezza, barriere architettoniche, contenimento energetico, parcheggi, impianti di ricezione radiotelevisivi e telematici centralizzati. Nuovo l’iter di convocazione specifico.
Morosità. Ricorso per decreto ingiuntivo da parte dell’amministratore, senza preliminare autorizzazione dell’assemblea. Comunicazione ai creditori dei dati relativi ai morosi.
Pagamenti. Apertura ed uso obbligatorio del c/c postale o bancario del condominio, con conseguente obbligo di tracciabilità: non sarà più possibile utilizzare il contante per pagare i fornitori, né per versare le quote condominiali.
Parti comuni. Il nuovo art. 1117 c.c. annovera tra le parti comuni anche le facciate, le aree destinate a parcheggio, gli impianti di ricezione radiotelevisivi e di flussi telematici. Perché un bene utile a tutti i condòmini non sia da ritenersi parte comune, occorre una espressa previsione contraria da parte del titolo e a patto che ne indichi la diversa ed ulteriore destinazione d’uso.
Registri. Obbligo di tenuta dei registri dell’anagrafe condominiale, dei verbali, di nomina dell’amministratore e di contabilità.
Registro amministratori. Viene istituito Istituzione il Registro degli amministratori presso le C.C.I.A.A. Obbligo di iscrizione con sanzioni da € 200 a € 10.000, fino alla radiazione per 5 anni. Iscrizione obbligatoria a sezione separata anche per i condòmini amministratori per il solo proprio condominio (fino a 20 condòmini), con medesimo sistema sanzionatorio. Previsione di requisiti morali.
Sanzioni previste dal regolamento. Incremento delle sanzioni da € 100 e fino a € 1.000 in caso di recidiva.
Sicurezza impianti. Rispetto delle norme di sicurezza per impianti comuni e privati. Presunzione di situazione di pericolo in difetto dell’osservanza delle norme di sicurezza. Accesso a parti comuni e private da parte dell’amministratore congiuntamente a Tecnico specializzato. Interventi cautelari da parte dell’A.G..
Solidarietà dei condòmini nelle spese. Rafforzamento del vincolo di solidarietà dei condòmini verso i terzi, sussidiario rispetto all’escussione dei morosi.
Supercondominio. Viene prevista espressamente l’ipotesi di supercondominio, con applicazione delle medesime norme riguardanti il condominio verticale.
Tabelle millesimali. Revisione o modifica delle tabelle con sola unanimità. Nel caso di errore di calcolo materiale o per alterazioni per oltre 1/5 del valore anche di una sola u.i., possono essere riviste o modificate con il voto della maggioranza per almeno 1/3 del valore dell’edificio. In caso di revisione giudiziaria non è previsto il litisconsorzio necessario.
Usucapione. Scatta la presunzione di tolleranza d’uso delle parti comuni con impossibilità di usucapione.
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