venerdì, aprile 13, 2012

Impugnabile con l'appello e non con il ricorso per cassazione la sentenza pronunciata secondo equità dal GDP.

Cassazione Civile sentenza n. 4036 depositata il 14 marzo 2012. 
È impugnabile con l'appello e non con il ricorso per cassazione la sentenza pronunciata secondo equità dal giudice di pace. Lo ha ricordato la sesta sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza 4036 depositata il 14 marzo 2012 facendo notare che dopo il 2 marzo 2006, data di entrata in vigore del d.lgs 40/2006 che ha apportato diverse modifiche al codice di rito, il nuovo testo dell'articolo 360 Cpc limita l'esperibilità del ricorso per cassazione soltanto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado. La pronuncia equitativa del giudice di pace non rientra né nell'una né nell'altra categoria, essendo invero appellabile sia pure per motivi limitati, e dovendosi escludere, per un'elementare ragione di coerenza, un concorso di mezzi di impugnazione.

Nessun commento: