[Cassazione, Sezione Seconda Civile
Ordinanza interlocutoria n. 5149 del 30 marzo 2012]
(Fonte: cortedicassazione.it )
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO RELATIVO AD ONORARI DI AVVOCATO – FORMA – CITAZIONE O RICORSO – CONSEGUENZE - RIMESSIONE ALLE SEZIONI UNITELa Seconda Sezione ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione di massima e particolare importanza relativa alla forma che debba rivestire l’atto introduttivo del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo in materia di onorari di avvocato, allorché quest’ultimo si sia avvalso dell’ordinario procedimento per ingiunzione di cui agli artt. 633 e seguenti cod. proc. civ., nonché se, ove si reputi che l’opposizione debba proporsi con citazione e lo sia stata invece con ricorso, per la tempestività della opposizione debba farsi riferimento alla data di deposito od a quella di notificazione del ricorso.
- Ordinanza interlocutoria n. 5149 del 30 marzo 2012 -
Cassazione, Sezione Seconda Civile, Presidente F. Felicetti, Relatore A. Scalisi
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