giovedì, ottobre 17, 2013

Niente licenziamento, per il dipendente che durante la malattia lavora da un parente.

Corte di Cassazione (Sez. Lav.), Sent. n. 23365 del 15 ottobre 2013 
La Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 23365 del 15 ottobre 2013 ha stabilito che è illegittimo il licenziamento comminato al lavoratore in malattia trovato mentre prestava attività lavorativa presso l’agenzia immobiliare di un parente.
I Giudici sono giunti a tale conclusione in base al fatto che l’attività lavorativa prestata presso la suddetta agenzia era stata occasionale, esattamente tre giorni consecutivi, poiché l’azienda non era riuscita a provare in maniera specifica la mansione ed il periodo in cui tale mansione sarebbe stata espletata , oltre le possibili conseguenze pregiudizievoli per la guarigione.
Infatti, la Cassazione ha specificato che: “ l’attività sporadica ed occasionale e non durante l’intero orario di apertura dell’Agenzia da parte dell’intimato, non assimilabile ad una prestazione lavorativa e certamente poco impegnativa dal punto di vista fisico e psichico che, anzi, non solo - stante la sua dimensione qualitativa e quantitativa – era del tutto compatibile con la malattia sofferta, ma addirittura poteva dirsi funzionale ad una più pronta guarigione”.

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