giovedì, giugno 15, 2017

L'ammissione della parte al gratuito patrocinio, preclude l'erogazione della sanzione del raddoppio del cd "contributo unificato".

"Come affermato in più occasioni da questa Corte (Cass. 2.9.2014 n. 18523; Cass. ord. 18.10.2016 n. 3669; Cass. 15.10.2015 n. 20920), quando la parte è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato non sussistono le condizioni per l'applicazione del disposto dell'art. 13 c. 1 quater DPR n. 115/2002 introdotto dalle legge n. 228 del 2012. 
Infatti, anche se la disposizione di cui all'art. 13 citato non prevede esenzioni per tale ipotesi, la norma deve essere interpretata, sistematicamente, pur sempre nel contesto del provvedimento legislativo in cui è stata inserita a seguito della modifica di cui all'art. 1 legge n. 228/2012. 
Ebbene, l'art. 131 DPR 30.5.2002 n. 115 statuisce che: "Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario. Tra quelle prenotate a debito rientra il contributo unificato nel processo civile e amministrativo". 
Sebbene il raddoppio del contributo si muova nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle pur sempre limitate risorse a sua disposizione ed il suo rilevamento non costituisca un capo del provvedimento di definizione dell'impugnazione dotato di contenuto condannatorio né di contenuto declaratorio, tuttavia è indubbio che l'applicazione di tale raddoppio, se sia riferibile ad un soggetto ammesso al patrocinio dello stato ovvero ad una amministrazione pubblica, non sia conforme a legge. 
Nei suddetti casi, infatti, si ha un esonero istituzionale, per valutazione normativa dello loro qualità soggettiva, del materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito. 
Nella specifica fattispecie del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello stato, pertanto, se il giudice adito -in sede di decisione- può e deve dichiarare che non sussistono le condizioni per la applicazione del disposto di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, allo stesso modo non si può privare la parte non abbiente di una eventuale tutela giurisdizionale in sede di legittimità nell'ipotesi in cui vi sia stata una erronea determinazione giurisdizionale sul punto da parte dei giudici di appello. 
Né può affermarsi che l'eventuale erroneità della indicazione di sussistenza dei presupposti per l'assoggettabilità all'obbligo di un versamento di una somma pari a quella del contributo potrà essere segnalata in sede di riscossione (cfr. Cass. Sez. VI - 3 ord. 9.11.2016 n. 22867) perché tale ricostruzione si porrebbe in contrasto con l'art. 6 della CEDU, con riguardo ai tempi ragionevoli del processo e al principio dell'esame equo della propria controversia, e con l'art. 47 della Carta Fondamentale dell'Unione Europea, che afferma che a coloro che non dispongano di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia, non potendosi, pertanto, ravvisare tale situazione quando il non abbiente debba essere costretto ad azionare più giudizi per ottenere garanzia dei propri diritti. 
E ciò prescindendo da altri profili processuali di diritto interno, relativi alla circostanza che altre autorità, seppure in sede di riscossione, dovrebbero rivalutare un capo di una pronuncia giurisdizionale definitiva, oppure dal negativo aspetto di politica finanziaria e di bilancio pubblico conseguente al fatto che un altro giudizio (opposizione alla riscossione esattoriale) esporrebbe lo Stato ad un ulteriore esborso per la difesa del non abbiente". 

Cassazione Civile Sez. Lav. Sent. num. 13935-2017 Presidente: NOBILE Relatore: CINQUE - Data pubblicazione: 05/06/2017

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