venerdì, giugno 16, 2017

Associazione di tipo mafioso: la natura dell’aggravante della disponibilità di armi.

“In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, l'aggravante della disponibilità di armi, prevista dai commi quarto e quinto dell'art. 416-bis cod. pen., ha natura oggettiva ed è configurabile a carico dei partecipi, ex art. 59/2 cod. pen., che siano consapevoli del possesso delle stesse da parte della consorteria criminale o che per colpa lo ignorino. Ai fini della ravvisabilità dell'aggravante in esame, è necessario fare riferimento al sodalizio nel suo complesso, prescindendo da quale specifico soggetto abbia la concreta disponibilità delle armi, potendo assumere, ai fini probatori, anche il fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodalizio mafioso: cfr. Cass. 44667/2016; Cass. 44704/2015; Cass. 1703/2014 che hanno ribadito che, ai fini probatori, la consapevolezza può desumersi in base all'appartenenza del singolo soggetto alla cosca mafiosa nella disponibilità del quale le armi si trovavano”. 

Cass. Penale Sez. 2 Sent. Num. 27394-2017 Presidente: DIOTALLEVI Relatore: RAGO - Data Udienza: 10/05/2017.

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