Cass. civ., sez. III, 29 dicembre 2010, n. 24144, pres. Morelli, rel. Amendola.
Il primario ospedaliero, che, ai sensi dell'art. 7, D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, ha la responsabilità dei malati della divisione (per i quali ha l'obbligo di definire i criteri diagnostici e terapeutici, che gli aiuti e gli assistenti devono seguire), deve avere puntuale conoscenza delle situazioni cliniche che riguardano tutti i degenti, a prescindere dalle modalità di acquisizione di tale conoscenza (con visita diretta o interpello degli altri operatori sanitari).Perciò è obbligato ad assumere informazioni precise sulle iniziative intraprese dagli altri medici cui il paziente sia stato affidato, indipendentemente dalla responsabilità degli stessi, con riguardo a possibili, e non del tutto imprevedibili, eventi che possono intervenire durante la degenza del paziente in relazione alle sue condizioni, allo scopo di adottare i provvedimenti richiesti da eventuali esigenze terapeutiche (v., per opportuni riferimenti, Cass. n. 3492 del 2002 e Cass. n. 13979 del 2005).
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