lunedì, gennaio 03, 2011

Avvocati: nel procedimento ex lege n. 794/42, il rimborso delle spese generali non è automatico (Cass. Civ. sez. II,sent. 26.11.2010 n. 24081).


<< Nel procedimento speciale disciplinato dalla L. 13 giugno 1942, n. 794, con cui l'ordinamento ha messo a disposizione degli avvocati un iter snello e rapido per la tutela del diritto al compenso per l'attività professionale svolta nei confronti dei loro clienti, vanno osservate le comuni norme circa l'onere della domanda (Corte cost., sentenza n. 238 del 1976).
Ne deriva che - come di recente precisato (Cass., Sez. 2, 13 novembre 2008, n. 27123) - l'avvocato attualizza il diritto al compenso per la prestazione professionale nei confronti del proprio cliente formulando una richiesta attraverso la presentazione della nota spese, con la quale non solo individua specificamente le attività per le quali viene formulata la richiesta, ma anche precisa i titoli, le voci e le componenti per i quali vi è domanda di liquidazione.
Il Collegio è consapevole che questa Corte, esaminando l'identica questione che qui viene in rilievo, ha statuito che il rimborso forfetario delle spese generali, ai sensi delle disposizioni generali della tariffa professionale forense, avendo lo scopo di esonerare il professionista dal gravoso onere di una minuta documentazione di spese connesse all'espletamento dell'incarico, spetta al professionista in ogni caso e anche nello speciale procedimento previsto dalla L. n. 794 del 1942, deve essere liquidato dal giudice, cosi come avviene ex art. 91 cod. proc. civ., senza bisogno di specifica richiesta, dovendo la relativa richiesta ritenersi compresa nella istanza di liquidazione dei diritti e degli onorari (Sez. 2, 18 marzo 2003, n. 4002).
Il Collegio non condivide tale indirizzo e da esso intende discostarsi.
Invero, nel procedimento per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti spettanti agli avvocati per prestazioni giudiziali in materia civile, non può essere utilmente richiamata la disciplina normativa relativa alla condanna del soccombente al rimborso delle spese processuali: mentre in quest'ultimo caso la liquidazione che il giudice effettua, anche in assenza di notula, riguarda la definizione di un giudizio contenzioso nel quale il carico delle spese è una diretta conseguenza dell'esito del giudizio, concernendo il diritto di ciascuna parte di vedersi rimborsare le spese sostenute, nel primo caso viene in diretta considerazione il rapporto tra professionista e cliente ed il giudice non può sostituirsi, nella determinazione del quantum dovuto, alle richieste dell'interessato, liquidando a carico del cliente una somma maggiore rispetto a quella domandata dallo stesso professionista.
Deve, pertanto, essere conclusivamente affermato il seguente principio di diritto: "Nel procedimento speciale disciplinato dalla L. 13 giugno 1942, n. 794, per la determinazione del compenso spettante all'avvocato nei confronti del proprio cliente per l'attività professionale svolta, il rimborso forfetario delle spese generali, ai sensi della tariffa professionale forense, non può essere liquidato d'ufficio, occorrendo l'apposita domanda del professionista, in applicazione dei principi previsti dagli artt. 99 e 112 cod. proc. civ.">>.
(Cass. Civ. sez. II,sent. 26.11.2010 n. 24081)

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