mercoledì, gennaio 16, 2019

Condominio: poteri dell’Amministratore per la nomina dei difensori.

“E' da respingere l'eccezione d’inammissibilità del ricorso formulata dai controricorrenti per carenza di poteri dell'amministratore allorquando sottoscrisse la procura al giudizio di legittimità, non avendogli conferito mandato l'assemblea.
L'art. 1131, comma 2, c.c. afferma che l'amministratore può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio.
Nel ricostruire la portata di questa disposizione, Cass. 23 gennaio 2014, n. 1451, richiamandosi a Cass. sez. un. 6 agosto 2010, n. 18331, circa la regola della necessità dell'autorizzazione o della ratifica assembleare per la costituzione in giudizio dell'amministratore, ha precisato come tale autorizzazione o ratifica occorra soltanto per le cause che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore, ai sensi dell'art. 1131, commi 2 e 3, c.c., sicché essa non necessita, sussistendo al riguardo autonoma ed incondizionata legittimazione dell'amministratore, per i giudizi che abbiano ad oggetto l'esecuzione di una deliberazione assembleare o, come nel caso in esame, la resistenza all'impugnazione di una delibera proposta da un condomino (vedi anche Cass., 25 ottobre 2010, n. 21841).
Ciò significa che per questo giudizio non occorre che l'amministratore si munisca d’autorizzazione dell'assemblea per resistere nella lite, né che l'assemblea dia mandato all'amministratore per conferire la procura "ad litem" al difensore, che, quindi, lo stesso amministratore ha il potere di nominare.
L'amministratore di un condominio, per conferire procura al difensore al fine di costituirsi in giudizio nelle cause che non esorbitano dalle sue attribuzioni, agli effetti dell'art. 1131, comma 2 e 3 c.c. (quale, nella specie, la resistenza all'impugnazione di una delibera proposta da un condomino), non ha bisogno dell'autorizzazione dell'assemblea dei condomini, sicché un'eventuale delibera sul punto avrebbe il significato di mero assenso alla scelta già validamente effettuata dall'amministratore (cfr. Cass. 25 maggio 2016, n. 10865; Cass. 3 dicembre 1999, n. 13504; Cass. 26 novembre 2004, n. 22294)”.  

Corte di Cassazione Civile Sez. 6 - Ord. Num. 853/2019 Presidente: D'ASCOLA - Relatore: SCARPA - Data pubblicazione: 15/01/2019.

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