martedì, gennaio 29, 2019

Appello civile e caratteri della cd “acquiescenza” (art. 329 cpc).

Cass. Civile Sez. V - Ord. Num. 1950/2019 Presidente: BRUSCHETTA -Relatore: SUCCIO - Data pubblicazione: 24/01/2019. 

“La formazione della cosa giudicata per mancata impugnazione - su un determinato capo della sentenza investita dal gravame - può verificarsi soltanto con riferimento ai capi della stessa sentenza completamente autonomi, in quanto concernenti questioni affatto indipendenti da quelle investite dai motivi di impugnazione, perché fondate su autonomi presupposti di fatto e di diritto, tali da consentire che ciascun capo conservi efficacia precettiva anche se gli altri vengono meno, mentre, invece, non può verificarsi sulle affermazioni contenute nella sentenza che costituiscano ad esempio mera premessa logica della statuizione adottata, ove quest'ultima sia oggetto del gravame (vedi, tra le tante, Cass. n. 85 del 2015, e Cass. 4363 del 2009), o sua connessa conseguenza logico-giuridica.
Ne deriva che l'acquiescenza alle parti della sentenza non impugnata, si verifica solo quando le parti della sentenza siano del tutto autonome l'una rispetto all'altra e non anche quando la parte non impugnata si ponga in nesso conseguenziale con l'altra e trovi in essa il suo presupposto, perché in tal caso gli effetti dell'accoglimento dell'impugnazione si estendono ai capi dipendenti o che ne costituiscano un conseguenziale sviluppo, pur se non espressamente e direttamente investiti dall'impugnazione e dalla pronuncia (Cass. n. 6494 del 1988, n. 438 del 1996, n. 2747 del 1998, n. 2062 del 2001, n. 9141 del 2007, n. 85 del 2015)”. ;

Nessun commento: