martedì, gennaio 22, 2019

L’indennizzo per irragionevole durata del processo va negato in caso di lite temeraria.

Corte di Cassazione Civile Sez. 6 - Ord. Num. 1528/2019 Presidente: D'ASCOLA - Relatore: SCARPA - Data pubblicazione: 21/01/2019. 


 “Secondo consolidato orientamento di questa Corte, l'indennizzo per irragionevole durata del processo, stante il carattere non tassativo dell'elenco di cui all'art. 2, comma 2 quinquies, della I. n. 89 del 2001, può essere negato a chi abbia agito o resistito temerariamente nel giudizio presupposto, anche in assenza di un condanna, all'esito dello stesso, per responsabilità aggravata, potendo il giudice del procedimento di equa riparazione, già prima della novella apportata dalla I. n. 208 del 2015 (e perciò senza che abbia rilievo la censura inerente all'irretroattività del testo introdotto dall'art. 1, comma 777, lettera c, della legge n. 208/2015) autonomamente valutare tale temerarietà, come evincibile Ric. 2018 n. 17153 sez. M2 - ud. 06-12-2018 dalla lett. f) dello stesso art. 2, comma 2 quinquies cit.; che attribuisce carattere ostativo ad ogni altra ipotesi di abuso dei poteri processuali. Tale valutazione, che il giudice deve compiere anche d'ufficio, in quanto relativa ad un requisito negativo dell'esistenza del diritto, non è soggetta al sindacato di legittimità motivazionale, per effetto dei limiti introdotti dal nuovo testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c., né è censurabile in cassazione per pretesa violazione dell'art. 115 c.p.c. (che può essere dedotta solo denunciando che il giudice ha deciso sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre) (cfr. Cass. Sez. 2 , 13/10/2017, n. 24190; Cass. Sez. 6 - 2, 05/05/2016, n. 9100)”.

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