Un avvertimento a tutti gli avvocati che svolgono il ruolo di "domiciliatari" arriva dai giudici della Corte di Cassazione. Con la sentenza 6847/2012 depositata il 7 maggio 2012, gli Ermellini ricordano che chi sottoscrive gli atti, anche se materialmente redatti da un altro collega, deve considerarsi a tutti gli effetti come codifensore e non solo come un mero procuratore domiciliatario.
Quello che conta infatti, spiega la Corte, è l'assunzione di responsabilità che viene appunto con la sottoscrizione.
Se dalla procura a margine dell'atto di citazione l'avvocato viene indicato come codifensore, il fatto che in concreto l'attività prestata sia stata solo quella di procuratore domiciliatario non basta a "derubricare" la sua attività.
Nel caso di specie la Corte ha ricordato che il professionista benché si sia limitato sottoscrivere atti redatti dalla collega, è stato comunque presente ad alcune udienze e, si deve considerare che la prestazione professionale non si esaurisce nello svolgimento di singole attività professionali, ma consiste invece nell'assunzione della responsabilità professionale, anche in termini di strategia processuale e di linea difensiva, che da dette attività scaturisce.
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