OGGETTO: Articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. Durata del tirocinio per l’accesso alle professioni regolamentate.
L’articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 272) stabilisce che «La durata del tirocinio previsto per l'eccesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi [...].
A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge in oggetto, sono arrivate presso questo Ufficio legislativo richieste di informazioni da parte di privati che intendono conoscere se tale disposizione si applichi anche a coloro che hanno iniziato il tirocinio in epoca anteriore al 24 gennaio 2012.
Nel trasmettere - per quanto di competenza - le richieste di informazioni fin qui pervenute, si rappresenta che ad avviso di questo Ufficio non sembra che vi siano margini interpretativi per ritenere che le nuove disposizioni sulla durata del tirocinio possano essere applicate retroattivamente.
Al riguardo si osserva quanto segue.
Ne’ il decreto-legge n. 1 del 2012, né la relativa legge di conversione contengono disposizioni transitorie volte a regolare i casi di tirocinio professionale iniziato prima dell’entrata in vigore del decreto-legge.
In applicazione dei principi generali in materia di efficacia della legge nel tempo (art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile), le nuove norme sono dunque destinate a trovare applicazione solo quando il tirocinio è iniziato successivamente al 24 gennaio 2012.
A conferma di quanto precede e sufficiente osservare che quando il legislatore ha voluto applicare retroattivamente le nuove disposizioni in materia di pratica professionale lo ha fatto espressamente, con apposite norme transitorie (si veda. ad es. l’art. 11 d.P.R. 10 aprile 1990, n. 101, recante il regolamento relativo alla pratica forense per l’ammissione all‘esame di avvocato).
Inoltre, la concreta organizzazione del tirocinio viene normalmente pianificata in funzione della sua durata complessiva, al fine di consentire al tirocinante di acquisire la preparazione professionale ritenuta strumentale e indispensabile per l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione.
E’ evidente, pertanto, che se la riduzione della durata complessiva del tirocinio fosse applicabile anche ai tirocini iniziati anteriormente all’entrata in vigore del decreto- legge n. 1 del 2012 ne risulterebbero stravolti gli originari piani di tirocinio.
L’art. 1 d.P.R. n. 101 del 1990, cit., ad esempio, consente al praticante avvocato di sostituire la frequenza dello studio professionale (che si svolge sotto il controllo di un avvocato e comporta il compimento delle attività proprie della professione forense) con la frequenza di un corso post-universitario, per la durata di un anno.
Applicando retroattivamente le nuove disposizioni sulla durata del tirocinio professionale, si dovrebbe pertanto ritenere che in questi casi l’aspirante avvocato possa essere ammesso a partecipare all’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense avendo svolto un periodo effettivo di pratica professionale di soli sei mesi: ciò che appare in contrasto con la complessiva disciplina del tirocinio dei praticanti avvocati.
Del resto, la nuova disciplina del tirocinio per l’accesso alle professioni regolamentate contenuta nell’art. 9. comma 6, decreto-legge n. 1 del 2012 non si limita a ridurre la durata complessiva del tirocinio, ma contiene anche disposizioni sulle sue modalità di svolgimento: ciò che induce a confermare — in mancanza di apposita norma transitoria — che tale disciplina possa trovare applicazione soltanto ai tirocini iniziati successivamente alla sua entrata in vigore.
Per giungere a conclusioni opposte rispetto a quelle sopra illustrate non sembra che sia possibile far leva sulla formulazione originaria dell'articolo 9, comma 6, cit. («la durata del tirocinio previsto per l'eccesso alle professioni regolamentate non potrà essere superiore o diciotto mesi [...]») rispetto alla diversa formulazione risultante a seguito delle modifiche apportate dalla legge di conversione del decreto—legge («La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi).
L’uso del tempo presente in luogo di quello futuro non può essere interpretato come espressione della mutata volontà del legislatore di applicare le nuove disposizioni anche ai tirocini in corso, giacché — anche in tal caso — sarebbe stato necessario inserire norme transitorie per disciplinare i tirocini iniziati nel periodo tra l’emanazione del decreto-legge e l’entrata in vigore della legge di conversione.
Trattasi, piuttosto, di una modifica di mero drafiing, volta ad eliminare ogni possibile dubbio circa l’efficacia precettiva (e non meramente programmatica) delle nuove disposizioni sul tirocinio professionale.
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