“(OMISSIS) Vista la documentazione versata, e le deduzioni delle parti in ordine all’avvio del procedimento di mediazione dopo l’udienza di discussione, fissata a seguito del mutamento del rito in speciale locatizio;
ricordato che a mente del disposto di cui all’art. 5 IV co. d.lvo 28/2010 la necessità del tentativo di mediazione è esclusa nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;
osservato allora che per il procedimento per convalida di sfratto (come nella di specie) il tentativo di mediazione diviene condizione di procedibilità solo dopo la pronuncia dei provvedimenti adottati nella fase cd. sommaria, e per il giudizio a cognizione piena derivato dalla opposizione e dal successivo mutamento del rito;
considerato perciò che va condiviso l’orientamento secondo cui è onere della parte (nel caso di specie, rammentato dal giudice in sede di mutamento del rito) avviare il procedimento di mediazione all’esito del mutamento del rito, e di conseguenza la verifica di cui al 1° comma del citato art. 5 andrà operata solo all’udienza fissata ex art. 667 c.p.c.;
rilevato che nel caso di specie la società intimante ha dato prova di avere avviato il procedimento di mediazione, seppur dopo l’udienza del 21 dicembre 2011, calendarizzata appunto ex art. 667 c.p.c., atteso che è questa l’udienza in seno alla quale va appunto avviato il meccanismo di “sanatoria” previsto dal più volte citato art. 5;
ritenuto, pertanto, che la questione della procedibilità della domanda (su cui le parti erano state invitate a dedurre alla udienza del 1° febbraio 2012) deve ritenersi superata, potendosi cioè procedere oltre (OMISSIS)”;
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