venerdì, settembre 07, 2018

Il cd “rito Fornero” è un giudizio unico a struttura bifasica.

Cassazione Civile Sez. Lavoro - Sent. num. 21720/2018 - Presidente: NOBILE Relatore: PATTI - Data pubblicazione: 06/09/2018- 


"Non sussiste la prospettata formazione di un giudicato, che, come noto, presuppone un atteggiamento di acquiescenza a fronte della possibilità di esperire un rimedio impugnatorio avverso un provvedimento giudiziale idoneo all'acquisizione di un tale carattere (Cass. s.u. 26 gennaio 2011, n. 1764; Cass. 23 settembre 2016, n. 18693; Cass. 27 febbraio 2017, n. 4908).
Ma una tale idoneità non ha l'ordinanza conclusiva della fase sommaria del giudizio di primo grado, salvo che in caso di omessa opposizione (Cass. s.u. 18 settembre 2014, n. 19674), posto che nel cd. "rito Fornero" il giudizio di primo grado è unico a composizione bifasica: con una prima fase ad istruttoria sommaria, diretta ad assicurare una più rapida tutela al lavoratore ed una seconda, a cognizione piena, che non costituisce un grado diverso (Cass. 17 febbraio 2015, n. 3136; Cass. 3 marzo 2016, n. 4223) rispetto al giudizio a cognizione sommaria, che non è una “revisio prioris instantiae”, ma solo una prosecuzione del giudizio di primo grado in forma ordinaria e non più urgente (Cass. 21 novembre 2017, n. 27655)".

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