lunedì, settembre 03, 2018

Protezione internazionale: l’appello va proposto con atto di citazione.

Corte di Cassazione Civile Sez. VI - Ord. num. 21527/2018 - Presidente: SCALDAFERRI - Relatore: ACIERNO - Data pubblicazione: 31/08/2018. 

 “Il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9, quale sostituito dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f), (entrato in vigore il 30/9/2015) dispone che: “Entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con ordinanza che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. In caso di rigetto, la Corte d'appello decide sulla impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. Entro lo stesso termine, la Corte di Cassazione decide sulla impugnazione del provvedimento di rigetto pronunciato dalla Corte d'appello”.
Ora, il mero riferimento al “ricorso” in appello nella norma indicata, che è volta a regolare i tempi del giudizio in oggetto e non specificamente la forma di introduzione del giudizio di secondo grado, non vale a modificare l’orientamento formatosi sulla questione, secondo il quale l’appello, proposto ex art. 702 quater c.p.c., avverso la decisione del tribunale di rigetto della domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale, deve essere introdotto con citazione e non con ricorso, sicché la tempestività del gravame va verificata calcolandone il rispetto del termine di trenta giorni alla data di notifica dell’atto introduttivo alla parte appellata (Cass. n. 10972/2018; n. 9360/2018; n. 3114/2018; n. 23108/2017; n. 17420/2017, rv. 644940-01; n. 26326/2014).
E ciò in quanto, al fine di ritenere la tempestività del gravame, occorre fare riferimento alla modalità di introduzione del giudizio di appello secondo il rito sommano di cognizione”.

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