mercoledì, settembre 26, 2018

Il vizio di legittimità di cui all’art. 360 co. 1 n. 5 (omesso esame d’un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti), dopo la novella del 2012.

Cassazione Civile Sez. I - Ord. num. 22786/2018 - Presidente: GENOVESE - Relatore: CAMPESE - Data pubblicazione: 25/09/2018- IURILLO c. FIRS ITALIANA DI ASSICURAZIONI (in lca). 

 “La nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 134 del 2012 (e qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata un decreto decisorio reso il 7 novembre 2013), ha avuto l'effetto di limitare la rilevanza del vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle quali esso si converte in violazione di legge: e ciò accade solo quando il vizio di motivazione sia così radicale da comportare, con riferimento a quanto previsto dall'art. 132 cod. proc. civ., n. 4, la nullità della sentenza (o di altro provvedimento decisorio) per "mancanza della motivazione", ipotesi configurabile allorché la motivazione "manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum" (cfr. Cass. n. 20112 del 2009).
Merita, altresì, di essere ricordato che oggetto del vizio di cui al novellato art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. è l'omesso esame circa un «fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti».
Costituisce, allora, un "fatto", agli effetti della citata norma, non una "questione" o un "punto", ma: a) un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ., cioè un "fatto" costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale (cfr. Cass. n. 16655 del 2011; Cass. n. 7983 del 2014; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. n. 29883 del 2017); b) un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico (cfr. Cass. n. 21152 del 2014; Cass., SU, n. 5745 del 2015); c) un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto (cfr. Cass. n. 5133 del 2014); d) una vicenda la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014).
Il "fatto" controverso il cui esame sia stato omesso deve, inoltre, avere carattere "decisivo", vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia. 
Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.: a) le argomentazioni o deduzioni difensive (cfr. Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015); b) gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014); c) una moltitudine di fatti e circostanze, o il "vario insieme dei materiali di causa" (cfr. Cass. n. 21439 del 2015); d) le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovvero i motivi di appello, i quali costituiscono i fatti costitutivi della "domanda" in sede di gravame.

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