venerdì, settembre 14, 2018

Il privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 5 codice civile.

“La previsione di cui al n. 5 dell'art. 2751 bis c.c., che persegue lo scopo di agevolare le cooperative di produzione e lavoro nella realizzazione dei crediti collegati prevalentemente alla prestazione di un'attività lavorativa diretta da parte dei soci, attribuisce il privilegio generale sui mobili a favore non di tutti i crediti delle società od enti cooperativi di produzione e di lavoro, ma soltanto — e sul punto la disposizione è insuscettibile di interpretazione analogica (Cass. 26 agosto 2005, n. 17396) — di quelli per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti (Cass. 27 marzo 1995, n. 3592)”. 

Cassazione Civile Sez. I - Ord. num. 22210/2018 - Presidente: DE CHIARA Relatore: FALABELLA - Data pubblicazione: 12/09/2018 - Fallimento Distribuzione Moderna c/ Sigma Soc. Coop.-

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