lunedì, settembre 24, 2012

Nuove tariffe: ecco da quando si applicano.

Il nuovo Regolamento per la liquidazione giudiziale dei compensi, contenuto nel Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, pubblicato nella GU n. 195 del 22 agosto 2012 ed entrato dunque in vigore il 23 agosto 2012, prevede che le disposizioni di nuovo conio si applichino “alle liquidazioni successive alla entrata in vigore” del DM stesso (quindi, dal 23.8.2012). Il regolamento, ai fini della applicabilità ai processi pendenti, indica, dunque, quale parametro di riferimento, non il momento in cui si è conclusa l’attività del professionista (momento statico) ma il momento in cui il giudice deve provvedere a liquidare il compenso (momento dinamico). Ciò vuol dire che è irrilevante il referente temporale che fa da sfondo all’attività compiuta e rileva, invece, la data storica vigente al momento dell’attività giudiziale-procedimentale di quantificazione del compenso spettante.
Fonte: ilProcessoCivile.com, 208, 2012
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Tribunale di Varese, sezione prima, decreto del 17.9.2012, n. 1252
 ...omissis... L’art. 41 del decreto contiene una espressa norma di diritto intertemporale in cui è previsto che le disposizioni di nuovo conio si applichino “alle liquidazioni successive alla entrata in vigore” del DM stesso (quindi, dal 23.8.2012). Il regolamento, ai fini della applicabilità ai processi pendenti, indica, dunque, quale parametro di riferimento, non il momento in cui si è conclusa l’attività del professionista (momento statico) ma il momento in cui il giudice deve provvedere a liquidare il compenso (momento dinamico). Ciò vuol dire che è irrilevante il referente temporale che fa da sfondo all’attività compiuta e rileva, invece, la data storica vigente al momento dell’attività giudiziale-procedimentale di quantificazione del compenso spettante. Nel caso di specie, pertanto, il compenso va liquidato giusta il DM 140/2012. Per quantificare il compenso del professionista, occorre attingere al bacino della tabella A allegata al regolamento che prevede criteri ad hoc per il procedimento per ingiunzione. Per le controversie il cui valore supera euro 1.500.000,00 si applicano, anche al procedimento per ingiunzione, i parametri di cui all’art. 4 commi da II a V (v. art. 11, comma 9, secondo periodo, DM liquidazione compensi). Il compenso, poi, è regolato per scaglioni, secondo il valore della causa, con l’introduzione di una forbice (tra un minimo e un massimo). La liquidazione complessiva, in materia di ingiunzione di pagamento, comprende: 1) costo fisso variabile in ragione dello scaglione (Contributo Unificato); 2) costo fisso invariabile per le spese diverse dal C.U. (euro 37,00);3) compenso (unica voce corrispondente alle vecchie voci di onorari e diritti). Non è, invece, dovuta la vecchia voce del rimborso forfetario (ex art. 15 Tariffe) – espunta – ed il compenso va liquidato unitariamente, essendo stata rimossa la vecchia distinzione tra onorari e diritti. Nel caso di specie, il valore della causa è di Euro 18.015,84. Per lo scaglione da euro 5.001 a euro 500.000, il compenso dovuto è tra euro 400 ed euro 2.000 euro. Vanno aggiunte le spese vive documentate (euro 8,00; oltre euro 103,00 per contributo unificato).
P.Q.M. 
letti ed applicati gli artt. 633, 641 c.p.c.
I N G I U N G E 
A...omissis...
DI PAGARE ALLA PARTE RICORRENTE: 
la somma di €. 18.015,84 oltre interessi al saggio legale con decorrenza dalla notifica della ingiunzione ai destinatari. Vanno, anche, riconosciute le spese del procedimento che, atteso il valore del credito il giudice
LIQUIDA 
per le spese e le competenze ai sensi dell’art. 641, comma III, c.p.c. e ne ingiunge il pagamento in Euro 111,00 per spese, euro 800,00 per competenze.
ORDINA 
A parte ricorrente di notificare pure il decreto interlocutorio e la memoria integrativa
AUTORIZZA 
in mancanza di immediato pagamento, l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 642, comma II, c.p.c., 63 disp. att. c.c.
AVVERTE 
ai soli fini dell’opposizione, che il destinatario dell’ingiunzione, entro il termine di quaranta giorni (40 gg) può proporre opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 645 c.p.c. e che in caso di mancanza di opposizione si procederà ad esecuzione forzata (art. 641, comma I, c.p.c.).
Varese lì 17 settembre 2012
Il Giudice

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