mercoledì, settembre 05, 2012

I COMUNI POSSONO DELIBERARE CONDONI, PER I PROPRI TRIBUTI, SINO ALL’ANNO 2002.

La Corte Suprema di Cassazione - Sezione Tributaria Civile - con l’importante sentenza n. 12679 del 30-05-2012, depositata in cancelleria il 20-07-2012, ha stabilito il principio che il potere dei Comuni di deliberare condoni sui tributi propri non è esercitabile senza ben precisi limiti temporali, cioè per obblighi tributari fino alla data del 31-12-2002 e non oltre.
La Cassazione ha osservato che l’art. 13 della Legge 289/2002, con riferimento ai tributi propri dei Comuni, consente la definizione in via amministrativa alla concomitante presenza di due specifici presupposti legislativi: a) che si tratti di obblighi tributari precedenti l’entrata in vigore della Legge n. 289/2002 (cioè 31-12-2002); b) che, alla data di entrata in vigore della predetta legge, la procedura di accertamento o i procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale fossero già stati instaurati.
Infatti, secondo i giudici di legittimità, il potere dei Comuni di stabilire condoni non può essere esercitato “sine die”, ma il suddetto potere deve sempre essere esercitato nei limiti anche temporali imposti dalla norma primaria, cioè entro il 31-12-2002.
Questo principio deve rispettarsi per esigenze di omogeneità di funzionamento dell’intero sistema tributario, evidenziate dagli articoli 3, 23 e 119, comma 2, della Costituzione, che comportano la necessità che il legislatore nazionale intervenga sempre a fissare le grandi linee di detto sistema, definendo gli spazi ed i limiti entro i quali possono essere esercitate le potestà attribuite, in materia fiscale, anche agli Enti locali territoriali (come più volte stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 37/2004).
Ne discende che l’esercizio di un potere in materia tributaria, da parte dell’ente locale, una volta che sia spirato il termine del 31-12-2002 previsto dalla legge statale autorizzativa, entro il quale tale potestà poteva essere esercitata, comporta la carenza del potere medesimo e la conseguente disapplicazione da parte del giudice dell’atto assunto in violazione della norma attributiva della potestà esercitata, nonostante il decorso del termine suindicato (Cassazione Sez. Unite n. 2097/75).

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