martedì, settembre 18, 2012

Gratuito patrocinio, compenso sotto il parametro minimo se per l’avvocato la causa è troppo facile. Prime applicazioni del dm 140/12: non si distingue fra onorari e diritti (Tar Lombardia, ord. n. 140/2012).

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente 
ORDINANZA 
(omissis) Rilevato:
- che con istanza depositata il 9 luglio 2012 l’avv. G. M., difensore di F. M., ammesso al gratuito patrocinio nel ricorso 631/2011 R.G. di questo Tribunale, definito con la sentenza 19 luglio 2012 n°1121, così come da decreto 29 maggio 2012 n°15 della competente Commissione, ha domandato la liquidazione del compenso a lui spettante;
- che la materia è disciplinata dal D.M. Giustizia 20 luglio 2012 n°140, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 22 agosto 2012, che ai sensi del proprio art. 42 entra in vigore dal giorno successivo alla propria pubblicazione e ai sensi del precedente art. 41 si applica a tutte le liquidazioni eseguite dopo la propria entrata in vigore;
- che ai sensi degli artt. 1 comma 3 e 7 di tale decreto lo stesso è comunque applicabile in via analogica a tutti i casi di liquidazione del compenso di professionisti, nella specie dell’avvocato, e impone una liquidazione onnicomprensiva, facendo quindi venir meno la pregressa distinzione fra diritti e onorari;
- che nella specie il giudizio aveva ad oggetto una questione sulla quale, all’epoca della proposizione del ricorso, esisteva una giurisprudenza favorevole del tutto costante e inequivoca (possibilità di ottenere la cd. legalizzazione del cittadino straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale pur in presenza di una condanna per l’abolito reato di cd. clandestinità), tanto che esso è stato definito con sentenza di cessata materia del contendere per essersi la p.a. rideterminata in via di autotutela;
- che quanto sopra rileva ai fini della liquidazione, poiché la stessa si compie avuto riguardo alla complessità della questione ai sensi dell’art. 4 comma 2 del decreto, e nel caso di sentenze di rito, ai sensi dell’art. 10, comporta un compenso ulteriormente ridotto del 50%;
- che in ogni caso ai sensi dell’art. 1 comma 7 del decreto il compenso da esso previsto è indicativo, e può essere diminuito al di sotto dei minimi in casi in cui, come il presente, la causa sia di minima complessità;
- che pertanto, considerata la causa di valore indeterminabile, si reputa equo il compenso di cui in dispositivo [€ 1.000,00 (mille) oltre accessori di legge, se dovuti].
(omissis) DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 10/09/2012

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