mercoledì, settembre 05, 2012

Il "finto" parere positivo del Governo sulla riforma forense.

Il parere formulato dal Governo sulla richiesta di sede deliberante in Commissione Giustizia della Camera, pur essendo formalmente positivo in realtà – ponendosi in contrasto con le prassi parlamentari – detta al Parlamento le modifiche da apportare alla riforma forense perché la stessa si appiattisca sul regolamento delle professioni varato in agosto.
Il parere crea un inedito “doppio binario”, che già di per sé è inaccettabile perché rallenta anziché velocizzare l’iter, come invece era nell’auspicio di tutti, ed inoltre sottrae alla Commissione alcuni punti fondamentali della normativa per indirizzarli nel mare aperto dell’Aula, finendo per svuotare di contenuto lo stesso assenso alla sede deliberante.
Tra gli argomenti stralciati ve ne sono taluni fondamentali, come la specializzazione, le incompatibilità ed il tirocinio. Sulla specializzazione, facendo proprio il parere della Commissione Antitrust che l’Unione aveva già criticato nei giorni scorsi, applica un criterio fumoso, identificato in imprecisate “esperienze professionali qualificanti e significative”, ed esclude la frequenza di corsi qualificanti ai fini del conseguimento del titolo di specialista, così da degradarlo alla stregua di una mera autocertificazione in nome di una malintesa mistica liberalizzatrice.
In pratica si uccide la specializzazione nella culla, sortendo l’effetto contrario di ciò che serve per la tutela del diritto di difesa. Connotati propri della specializzazione sono, invece, esperienza professionale pratica, frequenza di corsi specializzanti e valutazione finale all’esito degli stessi.
La soluzione proposta dal governo crea, inoltre, un’inaccettabile confusione tra requisiti a regime della specializzazione e la norma transitoria dove, in ragione dell’anzianità professionale, eccezionalmente si deroga alla frequenza dei corsi.
Se a questo si aggiunge la richiesta di stralciare le norme relative alla pubblicità in modo da renderla meno controllata, le norme relative alla incompatibilità, delineando una sorta di avvocato a mezzo servizio che si divide la professione ed un pubblico impiego, o peggio l’ammistrazione di una società di capitali, ed infine le norme inerenti al tirocinio, ridotto di sei mesi e reso compatibile con altri impieghi che ne certificheranno la ridotta utilità e capacità di formare un avvocato vero, il giudizio non può che essere negativo.
Ciò rende ancora più attuali le ragioni della proclamata astensione degli avvocati penalisti, fissata per la prima settimana di udienze, dal 17 al 21 settembre, per salvaguardare non già una figura professionale, ma i diritti dei cittadini che agli avvocati si rivolgono.

UNIONE CAMERE PENALI ITALIANE

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