Nella legislazione non esiste una disciplina per l'elezione dei componenti dei consigli dell'ordine degli avvocati.
La lacuna deve essere colmata attraverso l'applicazione delle disposizioni contenute nel citato decreto lgs.vo lgt. n. 382 del 1944, contenente norme sui consigli degli ordini e collegi e sulle commissioni centrali professionali.
L'art. 2, primo comma, del decreto dispone che "i componenti del Consiglio sono eletti dall'assemblea degli iscritti nell'albo a maggioranza assoluta di voti segreti per mezzo di schede contenenti un numero di nomi uguale a quello dei componenti da eleggersi".
La scarna indicazione normativa ha dato luogo al presente ricorso nel quale, in base alle ragioni che sono esposte nei motivi prima riportati, il problema di diritto che deve essere risolto è quello della validità del voto, espresso nell'elezione dei componenti di un consiglio dell'ordine degli avvocati, contenuto in una scheda elettorale che indichi un numero di preferenze eccedente quello dei componenti da eleggere.
Questa Corte, applicando a disposizione prima richiamata all'elezione di componenti dell'ordine degli ingegneri e geometri, prima a Sezioni unite, poi a sezione semplice, ha già ritenuto che essa contiene una norma di contenuto non equivoco: le schede per l'elezione dei membri di un consiglio di un ordine professionale debbono contenere un numero di voti eguale a quella dei componenti che debbono essere eletti (rispettivamente, sentenza 19 dicembre 1991, n. 13714 e sentenza 14 gennaio 2002, n. 358).
La giustificazione delle decisioni è quella che, all'esito finale delle votazioni, sia assicurata la copertura di tutti i posti di consigliere.
Le conseguenze di questa premessa sono:
- che l'inosservanza della norma comporta la nullità dell'intera scheda;
- che l'espressione di un numero di preferenze superiore a quello ricavabile dalla stessa norma non fa salva la validità della scheda, limitatamente al numero delle preferenze consentite.
La conclusione è condivisa dal Collegio.
Seguendo la regola ed indipendentemente dai problemi di segretezza del voto, non si vede, infatti, quale preferenza, eccedente il numero consentito, possa essere esclusa, se non lasciando al mero arbitrio dell'ufficio elettorale l'esclusione del voto dato in eccedenza.
Si noti che nell'elezione di cui trattasi il voto può essere espresso secondo un ordine qualsiasi e non vi sono liste di candidati, indicati in base ad un ordirne prestabilito.
Il fatto che nella designazione dei membri di altre organizzazioni fondate su base elettiva siano adottati sistemi diversi (come quello, richiamato nella decisione del Consiglio Nazionale Forense, dell'art. 57 del d.p.r. 16 maggio 1960 n. 560 sul computo dei voti nelle elezioni comunali) non ha rilievo alcuno.
Occorre considerare, infatti, che quel tipo di elezioni si fonda, in generale, sul diverso sistema della presentazione di liste di candidati, che nel caso che ne occupa non sono previste.
Cassazione civile , sez. un., 10 aprile 2003, n. 5618 -Farina c/ Cons. Ord. Avv. Nuoro e altro
Giust. civ. Mass. 2003, 4
Giur. it. 2004, 762
Giust. civ. 2004, I,2413 nota MOROZZO DELLA ROCCA