sabato, gennaio 05, 2008

Il regolamento elettorale adottato dal COA di Firenze.


Regolamento per le elezioni del Consiglio dell‘Ordine degli Avvocati di Firenze per il biennio 2008-2009

Allegato alla delibera n. 12 adottata dal Consiglio dell‘Ordine nell‘adunanza del 12 dicembre 2007

Premesse e richiamate le disposizioni di cui al Decreto leg.vo lgt. del 23 novembre 1944 n. 382 ed al Decreto leg.vo lgt. del 26 febbraio 1948 n. 174, nonché le prescrizioni di cui all‘art. 57 del Codice Deontologico Forense le operazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio dell‘Ordine degli Avvocati di Firenze per il biennio 2008-2009 sono disciplinate dal seguente

REGOLAMENTO:

Art. 1

1. L‘elettorato attivo spetta a tutti gli avvocati iscritti all‘albo alla data di inizio delle operazioni elettorali, salvi i casi previsti dalla legge.

Art. 2

1. L‘elettorato passivo spetta, nel primo turno di votazione, a tutti gli avvocati iscritti all‘albo alla data di inizio delle operazioni elettorali, salvo i casi di ineleggibilità previsti dalle norme vigenti.

2. Nell‘eventuale turno di ballottaggio l‘elettorato passivo spetta ai soli avvocati che all‘esito del primo turno di votazione abbiano riportato almeno un voto, salvo i casi di ineleggibilità previsti dalle norme vigenti.

3. La segreteria del Consiglio dell‘Ordine curerà la predisposizione del materiale da affiggere all‘interno delle cabine elettorali, nelle quali saranno affisse le liste dei candidati pervenute alla segreteria stessa entro le ore 12,00 del giorno precedente il turno di votazione.

4. La segreteria del Consiglio dell‘Ordine inoltre curerà che, in occasione dell‘eventuale turno di ballottaggio, sia esposto nei locali del Consiglio e nelle cabine elettorali l‘elenco degli avvocati che all‘esito del primo turno di votazione hanno riportato almeno un voto.

5. Non è consentita l‘affissione nella cabina elettorale degli eventuali documenti di presentazione delle liste.

Art. 3

1. Le schede di votazione dovranno contenere, tanto nel primo turno di votazione che nell‘eventuale turno di ballottaggio, espressioni di voto di preferenza in numero non superiore a quello dei componenti da eleggersi in ciascun turno.

2. L‘espressione di un numero di voti di preferenza superiore a quello dei componenti da eleggersi in ciascun turno di votazione determinerà la nullità dei soli voti di preferenza indicati in eccedenza.

3. Il voto di preferenza può essere espresso anche con l‘indicazione del solo cognome, salve le ipotesi di omonimia, nel qual caso va indicato sia il nome che il cognome.

Nell‘eventualità di omonimia con altro iscritto all‘albo ma non con altro candidato inserito in una delle liste di cui all‘art. 2 comma 3, il voto di preferenza espresso con il solo cognome sarà attribuito all‘avvocato inserito in lista.

4. L‘invalidità di una singola espressione di voto di preferenza non rende nulla l‘intera scheda e pertanto verranno assegnate le residue preferenze espresse nella scheda stessa tenuto conto, in ogni caso, della volontà dell‘elettore se, chiaramente, desumibile.

5. Nelle operazioni di voto per l‘eventuale turno di ballottaggio in ipotesi di omonimia l‘attribuzione della singola espressione di voto di preferenza verrà attribuita in favore dell‘avvocato avente elettorato passivo ai sensi dell‘art. 2, comma 2 del presente regolamento e tenuto altresì conto dei criteri di cui al comma 3 del precedente articolo nel caso di omonimia tra soggetti aventi entrambi elettorato passivo.

Art. 4

1. Entro le ore 12 del giorno precedente l‘inizio delle operazioni elettorali, tanto per il primo turno di votazioni che per quello di eventuale ballottaggio, ciascun avvocato può depositare presso la segreteria del Consiglio dell‘Ordine comunicazione scritta contenente candidature, anche in forma di lista, al fine di consentire alla segreteria del Consiglio dell‘Ordine di curare l‘esposizione nei locali del Consiglio e nelle cabine elettorali le liste presentate.

2. Nelle sedi di svolgimento delle operazioni di voto verrà affisso il presente regolamento elettorale e saranno esposte in appositi spazi le liste dei candidati con numerazione progressiva attribuita tenendo conto della data e dell‘ora di presentazione.

3. E‘ vietata ogni forma di propaganda elettorale o di iniziativa nelle sedi di svolgimento delle elezioni, comprese le aree attigue o vicine nelle giornate di votazione.

La consegna agli aventi diritto al voto delle liste dei candidati verrà effettuata esclusivamente dal personale di segreteria all‘uopo delegato.

Art. 5

1. Il seggio elettorale è presieduto dal Presidente del Consiglio dell‘Ordine o, in sua assenza, dal Consigliere Segretario o da altro Consigliere delegato dal Presidente.

2. Compete al Presidente del seggio elettorale l‘emanazione di ogni provvedimento necessario per assicurare il regolare funzionamento delle operazioni elettorali.

3. Per decisione del Presidente del seggio elettorale potranno essere istituite ulteriori postazioni di voto con ripartizione alfabetica degli aventi diritto al voto assegnati a ciascuna postazione.

4. Il seggio elettorale e le eventuali ulteriori postazioni di voto, saranno composti da un componente con funzioni di presidente, da altro componente con funzioni di segretario verbalizzante e da almeno altri due componenti con funzioni di coadiutori; tutti indicati dal Presidente del seggio elettorale.

5. Tutti gli avvocati aventi elettorato attivo e passivo possono essere designati quali componenti del seggio elettorale e delle eventuali postazioni di voto ulteriori.

6. Le operazioni di voto si svolgeranno sulla base del calendario elettorale stabilito dal Consiglio dell‘Ordine degli Avvocati di Firenze e le operazioni di scrutinio avranno inizio non prima di un‘ora e non oltre tre ore dopo la chiusura del seggio.

Art. 6

1. Le operazioni di scrutinio e verbalizzazione dei risultati elettorali, tanto per il primo turno di votazione che per quello eventuale di ballottaggio, si svolgeranno secondo le modalità disposte dal Presidente del seggio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto.

2. Alle operazioni di scrutinio potrà assistere ciascun avvocato avente diritto al voto purchè nel rispetto delle modalità disposte dal Presidente del seggio e senza arrecare disturbo e/o intralcio alle attività del seggio elettorale e degli scrutatori.

3. Ogni decisione in ordine alle operazioni di scrutinio verrà presa dal Presidente del Consiglio dell‘Ordine degli Avvocati nella sua qualità di Presidente del seggio elettorale.