“NON PRESENTA CARATTERE D’INDEROGABILITA’ LA PREVISIONE CHE LA SCHEDA DI VOTO CONTENGA L’INDICAZIONE DI UN NUMERO DI CANDIDATI PARI A QUELLO DA ELEGGERE, CON CIO’ DETERMINANDOSI LA PIENA LIBERTA’ DELL’ELETTORE DI ESPRIMERE IL NUMERO DI PREFERENZE CHE EGLI CREDE”. (CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE – SENTENZA 29 SETTEMBRE 1998 N. 119 – PRES. DANOVI - REL.BONZO- TERESI+PAGANO C/ CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI DI NAPOLI).