ORDINE AVVOCATI DI GENOVA
RIUNIONE DEL 13 dicembre 2007
omissis
Regolamento di dettaglio per lo svolgimento delle operazioni elettorali
Articolo 1
Elettorato attivo e passivo
Sono eleggibili a consigliere tutti gli avvocati iscritti, alla data antecedente il primo giorno di votazione, all’Ordine di Genova salve eventuali preclusioni di legge.
Articolo 2
Luogo di votazione
Ferme le norme vigenti in tema di elezione dei Consigli dell’Ordine, le operazioni di raccolta dei voti si svolgeranno in un locale idoneo all’interno del Palazzo di Giustizia di Genova.
L’individuazione del locale sarà deliberata dal Consiglio dell’Ordine e comunicata nell’avviso di convocazione.
Tanto al primo quanto al secondo turno (c.d. ballottaggio), al termine delle operazioni di voto, spoglio e conta dei voti verrà redatto succinto verbale.
Articolo 3
Tempi di votazione
Sia al primo che al secondo turno (c.d. ballottaggio) le operazioni elettorali potranno svolgersi in più giorni, al fine di, e con orari tali da, consentire la massima possibilità di accesso degli iscritti.
Articolo 4
Schede
Le votazioni avvengono per mezzo di schede recanti il timbro del Consiglio dell’Ordine e vistate dal Presidente del seggio o da uno scrutatore, in cui l’elettore indica i nominativi dei candidati prescelti in numero non superiore a 15, usufruendo delle apposite cabine del seggio elettorale.
In caso di omonimie occorrerà indicare anche il nome di battesimo e se ciò non bastasse anche la data ed il luogo di nascita.
Articolo 5
Modalità di espressione del voto
L’avvocato che intenda votare dovrà recare con se documento valido o tesserino di riconoscimento.
Al momento della consegna della scheda verrà identificato ed apporrà la propria firma sulla copia dell’albo, accanto al suo nominativo.
Articolo 6
Chiusura del seggio
Al termine di ogni giornata le urne, contenenti le schede votate, verranno sigillate e vidimate dal Presidente del seggio e da due scrutatori e custodite presso la sede del Consiglio dell’Ordine, unitamente ai registri dei votanti sui quali gli elettori hanno apposto la loro firma al momento del voto.
Articolo 7
Impedimento fisico dell’elettore
Nel caso d'impedimento fisico ad esprimere il voto, attestato da certificazione medica, il votante potrà farsi assistere da persona da lui indicata, anche non iscritta all’Ordine, autorizzata dal Presidente del seggio. Di quanto sopra si darà atto nel verbale delle operazioni.
Articolo 8
Propaganda elettorale
La propaganda elettorale deve essere svolta con modalità consona al decoro e alla dignità professionale, in ossequio all’art. 57 del Codice deontologico.
La propaganda avverrà sotto la responsabilità dei candidati.
Nei giorni di votazione non saranno consentiti volantinaggi, affissione di manifesti o altre manifestazioni di propaganda nell’area riservata alle operazioni di voto.
Nell’area riservata alle operazioni di voto e nelle cabine elettorali, saranno a disposizione degli elettori copie dell’albo.
Articolo 9
Individuazione dell’area riservata alle operazioni di voto e conseguente osservanza del divieto di svolgere propaganda elettorale
L’area riservata alle operazioni di voto viene identificata dal Consiglio dell’Ordine con apposita delibera.
Il Presidente del Seggio, in ossequio al provvedimento del Consiglio dell’Ordine, provvederà a delimitare l’area in modo visibile ed a fare rispettare il divieto di propaganda elettorale e più in generale potrà allontanare dal seggio coloro che dovessero violare le norme del presente regolamento.
Articolo 10
Accesso all’area riservata al voto
L’accesso all’area riservata alle operazioni di voto, come sopra individuata, è consentito ai soli elettori e per il tempo strettamente necessario alle operazioni di voto stesse.
Il Presidente del seggio elettorale potrà dare tutte le disposizioni che riterrà necessarie ed opportune per meglio disciplinare l’ingresso e lo stazionamento degli iscritti nella sala del seggio elettorale e nei locali adiacenti.
Articolo 11
Composizione del seggio elettorale
Il presidente del seggio elettorale, il segretario e gli scrutatori vengono nominati dal Presidente del Consiglio dell’Ordine con apposita delibera, valida tanto per il primo quanto per il secondo turno, tra coloro che, in qualunque forma, si siano resi disponibili a ricoprire detto ufficio.
Il numero degli scrutatori deve essere proporzionato al numero degli aventi diritto al voto, nella percentuale non superiore ad uno scrutatore ogni 100 aventi diritto al voto.
Gli scrutatori possono alternarsi nel corso delle operazioni.
Non possono essere chiamati a far parte del seggio elettorale i candidati.
Articolo 12
Spoglio delle schede
Con apposita delibera il Consiglio dell’Ordine individua le giornate e gli orari in cui si svolgerà lo spoglio delle schede.
Articolo 13
Funzione di Garante del Presidente del Consiglio dell’Ordine
Il Presidente del Consiglio dell’Ordine è garante nei confronti degli iscritti all’Ordine e dei singoli candidati della regolarità delle operazioni elettorali, del corretto svolgimento della propaganda e di quanto attiene alle elezioni.
Articolo 14
Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento alle norme in materia elettorale della legge professionale forense.
omissis
Il Presidente
f.to Avv. Stefano SAVI
Il Segretario
f.to Avv. Angelo RAMOINO