giovedì, gennaio 15, 2009

L’OUA PRESENTA A PD E PDL UN TESTO DI MODIFICA DELLA LEGGE BERSANI.


Maurizio de Tilla, Oua: “Intervenire su tariffe minime, patto di quota lite, società con soci di solo capitale, invalidità dei codici deontologici”.


Una delegazione dell’Organismo unitario dell’avvocatura italiana (Oua) oggi ha incontrato i rappresentanti di PDL e PD.
Il presidente Oua, Maurizio de Tilla, e i vice presidenti, Luca Saldarelli e Antonio Giorgino, hanno incontrato il vice presidente della Camera dei Deputati, Antonio Leone.
Successivamente l’intera Giunta dell’Oua ha avuto una riunione con la responsabile libere professioni del PD, Cinzia Capano e con il responsabile della giustizia, Lanfranco Tenaglia.
Agli esponenti dei due schieramenti è stata consegnata una proposta di modifica della “legge Bersani” (di seguito).
Maurizio de Tilla, presidente Oua, alla fine degli incontri ha dichiarato: «Abbiamo chiesto un impegno politico per correggere gli aspetti punitivi e le storture introdotte dalla “legge Bersani” nei confronti delle libere professioni e, in particolare, degli avvocati.
Abbiamo presentato alcuni puntuali richieste di modifica: è importante ristabilire le tariffe minime, vietare le società con soci di solo capitale, ristabilire il divieto del patto di quota lite ed eliminare l’invalidità dei codici deontologici, in conformità con il dettato costituzionale e con la normativa comunitaria».
«Questo è il punto di partenza – ha concluso de Tilla – la precondizione per avviare una compiuta e organica riforma della professione forense. Positiva è stata l’attenzione di maggioranza e opposizione, ora attendiamo fatti concreti».
Roma, 15 gennaio 2009
Di seguito il testo con le proposte di modifica

PROPOSTA DI MODIFICA della legge 4 agosto 2006, n. 248
L’articolo 2 della legge 4 agosto 2006, n. 248 è modificato come segue:
comma 1, lettera a): il periodo “ovvero il divieto di pattuire compensi parametrali al raggiungimento degli obiettivi perseguiti” è soppresso;
lettera c): alla fine, dopo la parola “responsabilità”, si aggiunge il seguente periodo:
“È fatto salvo il divieto per gli avvocati di partecipare a società con soci di capitale”;
comma 2: al secondo rigo le parole “eventuali tariffe massime” sono soppresse e sostituite con “tariffe minime e massime per le prestazioni erogate nell’esercizio di attività professionali riservate”.
comma 2-bis: All’art. 2233, il terzo comma viene sostituito dal seguente:
“Gli avvocati non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e dei danni”.
comma 3: è abrogato.

LEGGE 4 AGOSTO 2006, N.248 (CD. LEGGE BERSANI)

Art. 2.
Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali

1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:

a) l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;

b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine;

c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.

2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonché le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti. Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale. Nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali.

2-bis. All'articolo 2233 del codice civile, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali».

3. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle.

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