venerdì, marzo 06, 2009
Processo civile, riforma a due velocità: debutto immediato per filtro in Cassazione e procedimento sommario.
Riforma in due tempi per il processo civile. Con il disegno di legge approvato mercoledì dal Senato e ora tornato alla Camera dopo le modifiche (l’esame a Montecitorio è stato fissato ad aprile) il ministero della Giustizia mette in campo un mix di misure immediatamente operative e di deleghe per affrontare l’emergenza della giustizia civile.
All’intervento delegato è affidato il compito di sciogliere tre nodi: quello del proliferare dei riti, quello del rilancio della conciliazione e quello dell’efficienza del processo amministrativo.
Per quanto riguarda le misure che saranno immediatamente in vigore, queste puntano a ridefinire larghe parti del procedimento e ad allargare l’area delle competenze del giudice di pace.
Per quest’ultimo,infatti, con l’obiettivo di ridurre i carichi di lavoro dei tribunali, è previsto un sostanziale raddoppio della competenza sulle cause relative a beni mobili ( si passa dagli attuali 2.582 euro a 5.000) mentre nelle cause di risarcimento del danno da incidenti stradali si arriva a 20.000 euro dagli attuali 15.493.
Ed è dalla semplificazione delle questioni di competenza che partono le misure con impatto diretto sul processo.
Se, infatti, le parti intendono contestare la competenza del giudice lo devono fare immediatamente, senza poter sollevare la questione in altre fasi del giudizio e permettendo di decidere la causa nel merito senza accumulare ritardi sin dai momenti iniziali del procedimento.
In generale, nel corso di tutto il giudizio, vengono introdotte sanzioni di natura processuale e una disciplina più rigorosa delle spese processuali per penalizzare le parti che, con il proprio comportamento, hanno provocato un allungamento dei tempi oppure hanno agito o resistito con malafede o colpa grave.
In via preliminare, ancora, le parti hanno davanti a sé un onere preliminare: quello della scelta del rito con cui essere giudicati.
Se, infatti, la causa deve essere risolta dal giudice unico, in alternativa rispetto alla procedura ordinaria è stato introdotto un procedimento sommario di cognizione.
Il vantaggio è quello di poter contare su un modello meno formale e più flessibile senza tuttavia comprimere il contraddittorio e l diritto di difesa.
Il procedimento sommario è destinato a concludersi poi con un’ordinanza provvisoriamente esecutiva destinata ad assumere la forza della sentenza se non appellata in breve.
Colpo di acceleratore, poi, per alcune attività processuali: viene così fissato un termine omogeneo di tre mesi entro il quale le parti devono procedere alla riassunzione del processo ogni volta che si sia verificata un’interruzione; viene dimezzato il termine lungo per impugnare le sentenze; vengono razionalizzati e abbreviati i tempi di svolgimento delle consulenze tecniche d’ufficio.
Tra le principali e più contestate novità c’è la possibilità, ma solo se le parti sono d’accordo, di rendere testimonianza in forma scritta. Una previsione che dovrebbe rendere più agevole l’acquisizione delle dichiarazioni, evitando ai cittadini di doversi recare personalmente in tribunale.
La testimonianza dovrà essere contenuta in uno specifico modulo e con firma conclusiva autenticata da un pubblico ufficiale. La stessa sentenza potrà, poi, essere resa in forma sintetica con una breve esposizione delle ragioni di fatto e di diritto alla base della decisione e con eventuale riferimento a precedenti pronunce conformi.
Immediatamente operativo anche il filtro per i ricorsi che ha l’obiettivo di alleggerire la Cassazione, rendendoli ammissibili solo in ipotesi specifiche come l’elemento di novità, l’esistenza di un contrasto di giurisprudenza, la necessità della Corte di cambiare orientamento e la violazione dei principi del giusto processo.
Nell’elenco delle deleghe sono, invece, inseriti la riduzione dei circa 30 riti oggi esistenti (da ricondurre ai due modelli base con alcune varianti come quelle sul lavoro, la famiglia e il fallimentare) e la conciliazione.
Per quest’ultima, il disegno di legge punta a restituirle slancio stabilendo che debba avvenire davanti a organismi riconosciuti e iscritti a un Registro, che potranno essere costituiti anche da avvocati o, in alcune materie, da professionisti.
Per le parti dovranno essere introdotti incentivi di natura fiscale e l’intera mediazione avrà tempi contingentati e mai superiori a quattro mesi. Anche il processo amministrativo verrà ridisegnato con un’attenzione particolare alla definizione della giurisdizione e alla fase cautelare che non dovrà essere mai disgiunta dall’iniziativa nel merito.
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