lunedì, marzo 30, 2009

Cani randagi: è l'Ente Comune a dover rispondere dei danni che causano.


SENTENZA 1345/2008
CRON. 6088
REP. 1124 ANNO 2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, dott. Francesco Ottaviano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1414/2007 R.G., avente ad oggetto:
APPELLO avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata 6.02.2007 n. 297/07 006, passata in decisione alla udienza del 14.01.2008, e vertente
TRA
ASL NA 5, in persona del legale rapp.te, rapp.to e dif. dall’avv.to M. Bonagura ed elettivamente dom.to presso lo studio di questi in Torre Annunziata C.so Umberto I 148
Appellante
E
Comune di Torre Annunziata in persona del Sindaco p.t., rapp. e dif. dall’avv.to D. Frega – procura a margine della comparsa di risposta
Appellato

E

Franco Maddalena rapp.ta e dif. dall’avv.to V. Attanasio dom.to in Boscoreale alla Via T. A. Cirillo 160

Appellato

CONCLUSIONI
Per l’appellante: accogliersi l’appello come da atto introduttivo;
Per gli appellati: rigetto appello e condanna alle spese di lite;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto d’appello regolarmente notificato, l’ASL NA 5 in persona del legale rapp.te, impugnava la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata in data 6.02.2007 n. 297/07 che aveva condannato l’ASL NA 5, in via esclusiva, al risarcimento dei danni che Franco Maddalena aveva subito allorquando era stata assalita da un cane randagio il 19.10.2004 in Via Caravelli di Torre Annunziata.
Con comparse si costituivano i convenuti il Comune di Torre Annunziata, in persona del Sindaco pro tempore e la predetta Franco, chiedendo il rigetto dell’appello e la condanna della ASL NA 5.
Acquisito il fascicolo di primo grado, alla udienza del 14.01.2008, precisate dalle parti le conclusioni, si assegnava la causa a sentenza, concedendo i termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e per eventuali memorie di repliche.
Motivi della decisione
L’appello è fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
Sia l’evento dannoso che l’entità dei danni subiti dall’attrice risultano ampiamente provati dalle dichiarazione rese dal teste escusso che contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante non sono affatto in contrasto con quanto riportato nell’atto introduttivo della controversia.
Peraltro sembra appena opportuno ricordare che la pluralità di circostanze che hanno determinato la caduta: inseguimento del cane e dissesto stradale sono state pienamente riscontrate appunto dalle dichiarazioni testimoniali e dagli esiti dei referti prodotti.
Quanto alla attendibilità del teste le doglianze appaiono infondate, invero il teste ha ricordato dell’inseguimento del cane ma non ha ricordato se la donna fosse stata o meno aggredita, circostanza peraltro ininfluente circa la responsabilità.
Resta, dunque, da esaminare l’unica doglianza dell’appellante secondo cui l’evento non sarebbe imputabile alla A.S.L. territorialmente competente.
Al riguardo va in primo luogo evidenziato che la responsabilità deve essere ascritta al Comune di Torre Annunziata ex artt. 2043 e 2051 cod. civ. in quanto, l’evento dannoso va ricollegato ad una condotta omissiva della stessa Amministrazione Comunale o degli organi ad essa preposti, nella sua qualità di proprietaria-custode della rete stradale comunale.
Invero, l’Amministrazione Comunale, oltre a provvedere alla manutenzione delle strade, deve eliminare le situazioni di pericolo che non siano chiaramente evitabili e percepibili dall’utente con l’uso della normale prudenza; il principio del neminem laedere impone all’amministrazione il dovere di tenere le strade in condizioni tali da non costituire per l’utente, che regolarmente confida nello stato apparente di transitabilità, un’insidia o trabocchetto.
La Suprema Corte ha, chiarito che l’art. 2051 cod.civ., pur non postulando la nozione di custodia in senso tecnico-giuridico, non può tuttavia riferirsi ad una semplice potenziale disponibilità della cosa senza onere di vigilanza, intendendo lo spirito e la lettera della norma significare un effettivo, attuale potere fisico, un governo o un uso della cosa stessa, cui sia collegato il dovere di badare a che essa, per sua natura o per particolari contingenze, non arrechi pregiudizi ad altri.
La Cassazione ha ribadito che la presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia, fissata dall’art. 2051 cod. civ., è applicabile nei confronti della P.A. anche con riguardo ai beni demaniali, ivi compresi quelli del demanio stradale, pur se tali beni siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei cittadini, qualora la loro estensione sia tale da consentire l’esercizio di un continuo ed efficace controllo che valga ad impedire l’insorgenza di cause di pericolo per terzi.
Nel caso specifico, il “cane di quartiere”, come definito dall’art. 10 della legge della Regione Campania n. 16 del 24 novembre 2001, rappresenta un pericolo sia per gli automobilisti che per i pedoni, se non viene applicata la legge citata che, discende dalla legge dello Stato n. 281 del 14 agosto 1991 (legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo).
In base alla normativa di cui sopra ( artt. 5 e 6) spetta ai comuni (singoli o associati) e alle comunità montane, con contribuzioni e criteri regionali il risanamento dei canili comunali già esistenti ovvero la costruzione di rifugi per cani, nel rispetto delle regole igienico sanitarie, con conseguente controllo sanitario da parte dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali, le quali non sono competenti per il solo controllo sanitario su descritto, atteso che, la menzione normativa ha previsto all’art. 5 regole precise circa l’azione prodromica all’immissione dei cani randagi nei detti canili o rifugi comunali – id est quella di cattura di tali animali – con l’esplicita previsione che tale compito debba essere svolto a cura del servizio sanitario dell’unità sanitaria locale competente.
Dal collegamento delle sopra menzionate leggi, si evince come rientri nei poteri del Comune la vigilanza ed il controllo del fenomeno del randagismo, mentre la ASL svolge solo un funzione secondaria che postula innanzi tutto la verifica ed il controllo dell’insorgenza del fenomeno; compito questo senz’altro dell’ente comunale che nel caso di positivo riscontro deve attivare le procedure per la rimozione del pericolo opportunamente segnalando l’inconveniente all’ASL.
Nel caso di specie il comune non ha esplicato un continuo ed efficace controllo delle strade.
Nessun addebito può invece essere mosso alla ASL che non ha un potere di controllo del territorio sicché il suo intervento per la cattura dei cani randagi deve essere sollecitato da chi ha tale potere ed è in grado potenzialmente di constatare l’insorgenza di un pericolo di tal fatta.
In definitiva, la responsabilità deve ascriversi unicamente al comune per non aver esercitato il potere di controllo e di vigilanza sul territorio e conseguentemente per non aver messo in condizioni l’ASL, segnalando l’inconveniente, di intervenire.
In tali sensi va dunque riformata la sentenza di primo grado con il riconoscimento della esclusiva responsabilità del Comune di Torre Annunziata il quale dovrà risarcire l’appellata per l’importo indicato in sentenza.
Tenuto conto dell’esito della causa, soccorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tre l’ASL NA 5, in persone del legale rapp.te e il Comune di Torre Annunziata in persona del Sindaco p.t. le spese di lite di primo e secondo grado, mentre va condannato il Comune di Torre Annunziata al pagamento delle spese di lite sopportate dalla Franco.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, sulla domanda proposta da ASL NA 5, in persona del legale rapp.te nei confronti del Comune di Torre Annunziata in persona del Sindaco p.t. e di Franco Maddalena, così provvede:
a) accoglie per quanto di ragione l’appello e dichiara la responsabilità esclusiva del Comune di Torre Annunziata in persona del Sindaco p.t. nella produzione del sinistro per cui è causa e per l’effetto lo condanna al pagamento in favore di Franco Maddalena a titolo di risarcimento del danno dell’importo di € 2.015,93 oltre interessi dal sinistro all’effettivo soddisfo;
b) interamente compensa le spese di lite di primo e secondo grado tra l’ASL NA 5, in persona del legale rapp.te e il Comune di Torre Annunziata in persona del Sindaco p.t.; condanna il Comune di Torre Annunziata in persona del Sindaco p.t. al pagamento, in favore dell’avv. Attanasio, dif. distrattario, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 2.800,00 di cui € 700,00 per diritti ed € 1.000,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge.
Torre Annunziata, 11.10.2008

Il Giudice
dott. Francesco Ottaviano

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