mercoledì, marzo 11, 2009

Incidente stradale, cintura di sicurezza, omissione, conseguenze.


Tribunale Chieti, sentenza 12.01.2009 n° 21
Incidente stradale – cintura di sicurezza – omissione – conseguenze [art. 172, c.d.s.; art. 1227 c.c.]
In caso di circolazione stradale, se al momento dell’incidente il danneggiato non indossava le cinture di sicurezza, il quantum debeatur dovuto dal danneggiante può essere ridotto della metà. (1-5)

(1) In materia di cinture di sicurezza ed auto ferma in fila, si veda Cassazione civile, sez. II, sentenza 23.04.2007 n° 9674.
(2) In tema di responsabilità civile, auto e litisconsorzio, si veda Cassazione civile, sez. III, sentenza 03.11.2008 n° 26421.
(3) In materia di incidenti stradali e controversie presso il Giudice di Pace, si veda Cassazione civile, sez. III, ordinanza 07.08.2008, n. 21418.
(4) In materia di incidenti stradali, si veda il Focus: Incidenti stradali: la giurisprudenza attuale.
(5) In materia di patente a punti e decurtazione, si veda Cassazione civile, SS.UU., sentenza 29.07.2008 n° 20544.

(Fonte: Altalex Massimario 10/2009)

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