sabato, marzo 14, 2009

Impugnazioni: modalità di notifica al procuratore o domiciliatario della parte.


“L’impugnazione - della sentenza o altro provvedimento (n.d.r.) - presso il procuratore costituito, e/o domiciliatario della parte, per soddisfare gli oneri imposti dall’art. 330 c.p.c., va effettuata nel domicilio da lui eletto nel giudizio, se esercente l’ufficio in un circondario diverso da quello di assegnazione, o, altrimenti, nel suo domicilio effettivo, previo riscontro dell’albo professionale.
Nel caso di esito negativo della notifica richiesta in detti luoghi non imputabile al notificante, il procedimento notificatorio può essere riattivato e concluso, anche dopo il decorso dei relativi termini, mediante istanza al giudice ad quem di fissazione di un termine perentorio per completare la notifica, depositata contestualmente all’attestazione dell’omessa notifica, nel termine previsto per la costituzione della parte nel caso di regolare instaurazione del contraddittorio.
Ove, poi, la tardiva notifica dell’atto di impugnazione possa comportarne la nullità per il mancato rispetto dei termini di comparizione, l’istanza deve contenere la richiesta al giudice di fissare, a norma dell’art. 164 c.p.c., un termine perentorio per la rinnovazione dell’impugnazione”.
Cassazione civile , sez. unite, 19 febbraio 2009, n. 3960.

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