La riforma del titolo IV della parte II della Costituzione non è operazione di semplice ingegneria istituzionale ma deve ispirarsi ai valori fondamentali della Carta Costituzionale, tra i quali, in particolare, l’art. 24, che stabilisce il diritto alla tutela giurisdizionale e il diritto alla difesa.
Dalle crescenti e diversificate istanze sociali e dall’aumento della domanda di controllo dei pubblici poteri deriva la centralità della giurisdizione, che è dato sociale ed istituzionale innegabile ed irreversibile in tutte le società evolute.
Per le funzioni che è chiamata ad assolvere la giurisdizione non può che essere autonoma.
Una giurisdizione rispondente alle esigenze ed alle istanze ricordate, e compatibile con i valori fondamentali della Costituzione, non può prescindere dall’esercizio pieno del diritto di difesa che ne costituisce l’elemento coessenziale.
Autonomia, indipendenza, pienezza, centralità della giurisdizione non possono tuttavia significare onnipotenza e sottrazione della stessa ad ogni limite e controllo, che tuttavia non può essere esercitato dal potere politico o, peggio ancora, rimesso all’opinione pubblica.
Occorre un controllo permanente e diffuso, interno alla stessa giurisdizione e quindi insito nella sua stessa fonte di legittimazione, che è e deve essere costituito solo ed esclusivamente dal rigoroso rispetto delle regole che disciplinano il processo e dalla indefettibile osservanza delle garanzie e dei diritti individuali.
E se il processo è la sede propria dell’esercizio della giurisdizione, la rilevanza costituzionale di quest’ultima non può che estendersi a tutti i soggetti che ad esso partecipano da protagonisti, e quindi non solo alla magistratura, come accade attualmente, ma anche all’avvocatura, in coerenza con quanto stabilito dall’art. 24 della Costituzione sul diritto di difesa dei cittadini.
La pari rilevanza costituzionale dei soggetti della giurisdizione rappresenta un bilanciamento all’interno di tale funzione statale, che è garanzia. di neutralizzazione delle distorsioni e degenerazioni, senza bisogno di ricorrere a vincoli esterni.
Ne discende che l’autonomia e la rappresentatività della giurisdizione non può che essere affidata, a livello costituzionale, a tutti i soggetti che ad essa concorrono.
Le diverse componenti conserverebbero, ovviamente, la loro autonomia e specificità, il proprio ruolo, e le rispettive attività amministrative di gestione. La giurisdizione disciplinare verrebbe gestita da singoli organi, uno per ciascuna componente.
Dal mutato assetto della forma di rappresentanza e autonomia della giurisdizione discenderebbe una rilettura radicale di alcuni temi cruciali degli ultimi tempi.
Ciò posto, occorre dunque innanzitutto che cambi la rubrica del “titolo quarto” da “La magistratura” in “La giurisdizione”.
La magistratura infatti esplica un ruolo, fondamentale ma non esclusivo nella giurisdizione e, comunque, non può identificarsi con la giurisdizione.
Il “titolo” dovrebbe articolarsi in tre “sezioni”; la prima dedicata ai principi fondamentali della funzione giurisdizionale, la seconda contenente quelli riguardanti la magistratura. La terza quelli relativi alla difesa ed alla Avvocatura.
Nella “sezione prima” si afferma il principio della essenzialità delle due componenti della giurisdizione e della loro pari dignità nonché della assoluta parità tra le parti nel processo.
Si prevede l’impegno della Repubblica ad assicurare una ragionevole durata del processo e l’adeguatezza dei costi della giustizia.
Nella “sezione seconda” si tratta della magistratura.
Si introduce come principio costituzionale la separazione dei ruoli, tra i magistrati giudicanti e quelli requirenti. Si intende dire la separazione delle carriere.
La separazione delle carriere, cioè i ruoli distinti e definitivamente separati, postula concorsi diversi.
Nell’ordinamento giudiziario dovranno prevedersi quali debbano essere le specifiche garanzie di autonomia e indipendenza per la magistratura requirente.
La “sezione terza”, infine, tratta della avvocatura.
Si costituzionalizza il principio della difesa come funzione essenziale in ogni procedimento giudiziario e della incompatibilità fra lo svolgimento della attività di avvocato con ogni altra, ivi compresa quella di magistrato onorario, salvo che non si tratti di giudice di equità.
Si dà attuazione, attraverso un principio costituzionale, al diritto della difesa prevedendosi che i costi facciano carico allo Stato ma che la organizzazione concreta della difesa per i non abbienti venga affidata alle istituzioni dell’Avvocatura.
Si costituzionalizza, infine, il principio della iscrizione all’albo professionale e - conformemente a quanto accade per la magistratura - quello della giurisdizione domestica.
TITOLO IV
LA GIURISDIZIONE
SEZIONE I
LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE
Articolo 101
LA GIURISDIZIONE
SEZIONE I
LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE
Articolo 101
1. La giustizia è amministrata in nome del popolo.
2. La magistratura e l’avvocatura sono, con pari dignità, le componenti della giurisdizione.
3. La legge assicura la terzietà del giudice e la parità fra le parti nel processo.
4. La Repubblica assicura la ragionevole durata di un processo giusto e l’adeguatezza degli strumenti e dei costi della giustizia.
Articoli successivi (Omissis)
SEZIONE II
LA MAGISTRATURA
Articolo 108
LA MAGISTRATURA
Articolo 108
1. L’ordine giudiziario è costituito, in ruoli distinti e separati, dai magistrati giudicanti e da quelli inquirenti.
2. Nell’esercizio della giurisdizione i magistrati si distinguono fra loro solo per la diversità delle funzioni.
3. 1 magistrati giudicanti sono soggetti soltanto alla legge; i magistrati inquirenti godono delle garanzie stabilite nei loro riguardi dalla legge.
4. La legge determina le modalità di coordinamento degli Uffici del Pubblico Ministero.
5. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ed i procuratori generali presso le corti di appello (in una diversa previsione ordinamento/e: “i capi degli Uffici distrettuali del pubblico ministero”) riferiscono al Consiglio Superiore della Magistratura circa le modalità dell’esercizio dell’azione penale.
6. La responsabilità civile e disciplinare dei magistrati è regolata dalla legge.
Articolo 109
1. L’ordine giudiziario, nei due ruoli separati, è autonomo ed indipendente da ogni potere.
Articoli successivi (Omissis)
SEZIONE III
L’AVVOCATURA
Articolo 113
L’AVVOCATURA
Articolo 113
1. L’avvocatura è libera ed indipendente.
2. La difesa è funzione essenziale in ogni procedimento giudiziario.
3. L’esercizio della professione forense è incompatibile con lo svolgimento delle funzioni di magistrato.
4. La legge assicura alle parti una adeguata difesa; quella dei non abbienti, a carico dello Stato, è garantita dalle istituzioni dell’avvocatura con le modalità previste dalla legge.
5. L’avvocatura concorre, con propri rappresentanti, all’Amministrazione della giustizia nelle diverse articolazioni.
Articolo 114
1. L’esercizio della professione forense è consentito solo agli iscritti agli albi.
2. La legge determina le modalità di accesso e le condizioni di permanenza negli albi.
3. Il Consiglio Nazionale Forense, composto ed eletto con le forme previste dalla legge, è organo giurisdizionale in materia disciplinare.
DOCUMENTO ELABORATO DALL’ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA.
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