Abbiamo ricevuto, da parte del Consigliere del COA di Salerno Avv. Cecchino Cacciatore, comunicazione del nuovo protocollo d'intesa, volto a presiporre un'ordinata celebrazione delle udienze penali.
Pubblichiamo qui di seguito il documento integrale:
Ho, pertanto, immediatamente reso noto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno il nuovo Protocollo, affinché ne prendesse atto, in attesa, naturalmente, che lo stesso diventi vigente con decreto del Presidente del Tribunale.
Avv. Cecchino Cacciatore
Ad eccezione dei processi a carico dei detenuti o di imputati comunque sottoposti a misure coercitive, ovvero in cui l’imputazione riguarda esclusivamente reati contravvenzionali, ovvero reati che si prescrivono entro 18 mesi, la prima udienza dibattimentale utile sarà dedicata esclusivamente alle attività preliminari di cui agli artt. 484 - 485 c.p.p. (sino all’emissione dei provvedimenti del Giudice in ordine alla prova). Per tale udienza, pertanto, le parti saranno esonerate dall’onere di citare i testi di lista.
Il rinvio in prosieguo dei processi verrà disposto mediante calendarizzazione delle successive udienze con indicazione di massima delle attività da svolgere nelle medesime.
Verranno considerate le esigenze di partecipazione personale dei rappresentanti dell’Ufficio del P.M., affinché, almeno nei processi più complessi, sia assicurata la presenza del P.M. designato per le indagini preliminari.
I processi potranno essere rinviati, in prosieguo, anche ad un’udienza pomeridiana, ma nel rispetto del termine minimo di differimento di gg 7.
Le parti provvederanno a citare solo i testi ammessi dal Giudice, per le udienze in cui verrà stabilita la loro escussione.
Sarà necessaria la presenza in aula, ex art. 21 n. reg. c.p.p., dell’Ufficiale Giudiziario, il quale curerà costantemente la verifica delle presenze (testi, consulenti, etc.), tenendone informato il Giudice.
All’inizio dell’udienza il Giudice, valutate le contingenze sopravvenute (problemi di citazione, impedimenti, assenza testi, esigenze difensori, etc.), comunicherà l’ordine di chiamata dei processi, eventualmente indicando alle parti i processi che verranno chiamati non prima delle ore 12:00.
L’udienza proseguirà, tendenzialmente, con il seguente ordine:
I. Differimento dei processi che non possono essere trattati per motivi processuali, esigenze di ruolo o altro;
II. Celebrazione dei processi con imputati in stato di custodia cautelare o con imputati comunque sottoposti a misure coercitive;
III. Trattazione dei riti alternativi;
IV. Chiamata degli altri processi, possibilmente privilegiando quelli rispetto ai quali i difensori interessati siano presenti in aula.
Salvo diverso accordo tra le parti ed il Giudice: inizio alle ore 15:00 con termine entro le ore 18:30 (salva la Camera di Consiglio).
La ripresa pomeridiana dell’udienza, ancorché si auspichi l’esaurimento del ruolo nell’ambito dell’udienza antimeridiana, è consentita nei seguenti casi, alternativamente considerati:
- Per i processi a carico di imputati in stato di custodia cautelare o comunque sottoposti a misura coercitiva che, seppur chiamati ai sensi dell’art. 20 ult. comma n. reg. c.p.p., non possano esaurirsi nell’ambito dell’udienza antimeridiana e sussistano esigenze che ne impongano la prosecuzione nella ripresa pomeridiana dell’udienza;
- Per i processi già precedentemente fissati in prosieguo per il medesimo pomeriggio;
- Se tutte le parti prestano il consenso alla prosecuzione pomeridiana di un processo già trattato in mattinata.
Esso indicherà l’ordine di chiamata dei processi, che verrà stabilito dal G.U.P. anche considerando le esigenze rappresentate dalle parti e dai loro difensori entro il giorno precedente l’udienza.
A tal fine è auspicabile che, ove possibile, le richieste di riti alternativi vengano preannunciate con congruo anticipo al G.U.P. ed anche al P.M. designato per l’udienza.
Il decreto di fissazione e gli avvisi, che potranno anche prevedere uno specifico orario di chiamata, conterranno l’avvertimento alla persona offesa dal reato della facoltà di non partecipare all’udienza, salva la facoltà di formalizzare in Udienza preliminare la costituzione di parte civile.