(AGI) - Roma, 21 feb. -Una condotta "rivelatrice di non adeguata attenzione al rispetto di regole di particolare rilievo", nonche' di "insufficienti diligenza, correttezza e rispetto della dignita' delle persone".
Cosi' la sezione disciplinare del Csm definisce quella tenuta dal Pm di Catanzaro De Magistris, spiegando perche', il 18 gennaio scorso, ha deciso di disporre per il magistrato il trasferimento dalle funzioni e dalla sede nonche' la sanzione della censura.
Una condotta del genere, secondo il tribunale delle toghe, "Si palesa incompatibile con l'esercizio di quelle di sostituto procuratore della Repubblica, che si caratterizzano per la loro autonoma, immediata incidenza".
Quanto, poi, al trasferimento dalla sede di Catanzaro, "non puo' non prendersi atto, come dato meramente oggettivo - si legge nella sentenza n.3/2008 della sezione disciplinare - che le considerazioni del dottor De Magistris hanno riguardato piu' magistrati in servizio a Catanzaro in uffici diversi", e che anche un cancelliere in servizio presso l'ufficio del magistrato, nel corso del procedimento disciplinare, "ha riferito che quest'ultimo 'e' stato un po' isolato dai suoi colleghi'".
Tali circostanze "anche per i rapporti tra magistrati dello stesso ufficio e di uffici diversi che l'esercizio delle funzioni necessariamente comporta - sottolinea il Csm - inducono a ritenere che allo stato pure la permanenza dell'interessato in un altro ufficio di Catanzaro non favorisca il buon andamento dell'amministrazione della giustizia".
In merito, poi, al trattamento sanzionatorio, secondo la sezione disciplinare non va applicata a De Magistris una sanzione superiore alla censura, richiesta dalla Procura generale della Cassazione, "in considerazione della accertata laboriosita' dell'interessato", mentre la circostanza "di particolare significato per un magistrato con oltre dieci anni di esperienza, che le responsbailita' accertate siano relative a violazioni di norme e disposizioni, unitamente al loro rilievo - osserva il Csm - non permette di ritenere adeguata la meno afflittiva sanzione dell'ammonimento".
In particolare, la sezione disciplinare dell'organo di autogoverno della magistratura spiega di aver sanzionato De Magistris per la trasmissione degli atti a Salerno dell'inchiesta Poseidone dopo la revoca del fascicolo nei suoi confronti stabilita dall'allora procuratore capo di Catanzaro Mariano Lombardi, perche' si tratta di una "trasmissione di atti irrituale, effettuata da un magistrato non titolare del procedimento" e che le ragioni addotte da De Magistris "non risultano tali da giustificare l'inosservanza posta in essere, la quale appare evidentemente connotata da gravita' sia di per se' sia in ragione dell'importanza del provvedimento adottato e della sue conseguenze.
Inoltre, il pm di Catanzaro ha violato la riservatezza di alcune persone "impropriamente nominate" nella motivazione del decreto di perquisizione emesso nell'ambito del procedimento 'toghe lucane' nei confronti di tre indagati, tra i quali il procuratore generale di Potenza Vincenzo Tufano: in questo atto, si ricorda nella sentenza redatta dal consigliere Giulio Romano, vengono citati "due magistrati del Tribunale di Potenza, che si ipotizzava avessero una relazione extraconiugale".