giovedì, febbraio 21, 2008

CASSAZIONE: RAPPORTO OMOSESSUALE E’ DISONOREVOLE, TESTE PUO' ASTENERSI.


ROMA, 19 FEB - ''Un rapporto incestuoso'', cosi' come ''un rapporto omosessuale'', sono per le sezioni unite della Cassazione tra i ''fatti disonorevoli'' che consentono di astenersi dal testimoniare e dover rivelare, ad esempio, le ragioni per le quali il testimone ''era presente in un certo posto a una certa ora''.

E' quanto emerge da una sentenza depositata il 14 febbraio scorso (n. 7208) in cui le sezioni unite penali stabiliscono che e' punibile chi - non avvalendosi della astensione dal testimoniare, che pure gli e' concessa in base all'art. 384 codice penale - commette false dichiarazioni per ''salvare il prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento''.

Nel motivare la sua decisione, la Cassazione afferma tra l'altro che la tutela accordata dal primo comma dell'art. 384 codice penale (''Casi di non punibilita''') riguarda non solo le cosiddette ''dichiarazioni indizianti'' - cioe' il testimone che sarebbe altrimenti costretto ad autoaccusarsi - ''ma anche tutte le altre dichiarazioni dalle quali potrebbero emergere fatti disonorevoli (un rapporto incestuoso; un rapporto omosessuale) per il testimone (richiesto ad esempio di indicare le ragioni per le quali era presente in un certo posto a una certa ora)''.