Lo ha stabilito la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione capovolgendo una pronuncia di qualche mese fa che aveva invece sostenuto l’inesistenza di un “diritto all’amplesso” sia all’interno di un rapporto coniugale che paraconiugale.
Il caso riguarda una coppia piemontese nella quale lei rifiutava di avere rapporti sessuali con il marito a causa delle eccessive misure dell’organo sessuale del marito, ed in caso aveva invece acconsentito perché intimorita dall’atteggiamento del coniuge (che aveva chiuso a chiave la porta) e perché preoccupata della presenza di bambini in altre stanze dell’alloggio e al solo scopo di evitare conseguenze peggiori.
L’eccessiva sproporzione del membro del marito era stata al centro della causa di separazione, ma ora la ex moglie aveva presentato una denuncia per violenza sessuale, e la Corte di Appello di Torino aveva condannato l’ex marito a due anni e tre mesi di reclusione, e per questo l’uomo aveva presentato ricorso in Cassazione.
La Suprema Corte, respingendo il ricorso, ha sottolineato che, “se è vero che l'amplesso è certamente un diritto/dovere dei coniugi uniti in matrimonio, e che inserisce naturalmente nella volontà degli stessi manifestata all'ufficiale distato civile di accettare il reciproco status di coniuge, e se è vero che l'amplesso costituisce una delle ragioni complementari, se non prevalenti, di quella umana affectio che spinge due persone a legarsi in matrimonio, è anche vero che questa umana e ragionevole aspettativa viene a cessare quando il rapporto matrimoniale cessa nei modi previsti dalla legge”.
Tratto dal sito: www.cittadinolex.kataweb.it/ (22 febbraio 2008)