L'art. 116 D.P.R. 115/02 (liquidazione dell'onorario e delle spese spettanti al difensore d'ufficio) stabilisce che le spese spettanti al difensore d'ufficio, sono ammesse (e quindi liquidate) nel caso in cui 'il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero di crediti professionali'.
Il successivo art. 117 stabilisce poi che l'onorario e le spese spettanti al difensore di una persona indagata, imputata e/o condannata che sia irreperibile, 'sono liquidati nella misura e con le modalità previste dall'art. 82'.
In tale ipotesi, trattandosi di soggetto irreperibile, non è necessaria la propedeutica attività del difensore di un recupero dei crediti professionali.
L'art. 117 non chiarisce però se l'irreperibilità debba o meno essere dichiarata nel corso del procedimento penale (con apposito decreto del Giudice) o se può essere considerato irreperibile anche un soggetto che, pur rintracciato nel corso del giudizio penale si sia poi, solo in un secondo momento, posto in una condizione di sostanziale irrintracciabilità.
La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. 4153/2008) è quindi intervenuta sull’argomento ed ha stabilito che le spese e gli onorari del difensore d'ufficio sono a carico dello Stato, se l'imputato è irreperibile (e ciò anche se solo in un secondo momento) e ciò anche quando il legale non ha attivato la procedura per il recupero del credito professionale.
Gli Ermellini hanno infatti precisato che l'obbligo di attivarsi per il recupero del proprio compenso, non può essere imposto al professionista in caso di un irreperibile giacchè "non può esigersi che il difensore esperisca alcuna attività in tal senso" e pertanto, essendo tali intenti del tutto vanificati (dallo stato di irreperibilità), perciò le spese "vanno poste a carico dell'erario che ha diritto di ripetere le somme anticipate da chi si è reso successivamente reperibile".