L' avvertimento viene dalla Cassazione che ha confermato la "revocazione per ingratitudine" della cointestazione di tutti i beni che il marito Aldo I. aveva donato, in comproprietà alla moglie Silvana I., che lo tradiva in casa con un giovanissimo amante.
La Cassazione - con la sentenza 14093/2008 della II Sezione Civile - ha respinto il ricorso con il quale la moglie infedele chiedeva la nullità del verdetto della Corte d'appello di Messina che nel marzo 2005 (a conclusione in una causa iniziata nel lontano 1975) le aveva revocato la comproprietà dei beni che Aldo le aveva intestato.
Per i giudici d'appello Silvana aveva commesso una "ingiuria grave che ledeva gravemente il patrimonio morale di Aldo" e pertanto, legittimamente il marito doveva tornare nel pieno possesso dei beni che aveva voluto condividere con la moglie.
L'infedeltà di Silvana venne scoperta da Aldo nel 1975: allora la donna aveva 36 anni e aveva 3 figli. Tradiva Aldo con un focoso ventitreenne e "si univa a lui" nella casa coniugale. Situazione durata diversi anni prima che Silvana si decidesse ad abbandonare la famiglia e a convivere con il nuovo compagno.
Ad avviso della Cassazione correttamente i giudici dell'appello hanno ritenuto che "costituiva ingiuria grave non tanto l'infedeltà coniugale quanto l'atteggiamento complessivamente adottato, menzognero e irriguardoso verso il marito, all'insaputa del quale Silvana si univa con l'amante nell'abitazione coniugale".
Il primo grado il tribunale di Messina, invece, nell'ottobre 1990, aveva ritenuto non gravi le modalità di questo tradimento.
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