venerdì, maggio 02, 2008

Revirement della Suprema Corte in tema di solidarietà passiva fra condomini (Cassazione civile , SS.UU., sentenza 08.04.2008 n° 9148).



La Suprema Corte di Cassazione a SS.UU. ha pronunciato una sentenza (8 aprile 2008, n. 9148) di grande interesse, atteso che costituisce un radicale "revirement" in materia di condominio e solidarietà fra condomini.

La Cassazione, infatti, ha statuito che le obbligazioni contratte dall’amministratore di condominio nell’interesse di tutti i condomini non vedono la solidarietà passiva degli stessi condomini, atteso che ciascuno deve rispondere solo ed esclusivamente per la propria quota.

Fino alla svolta che si è avuta con questa sentenza la Cassazione aveva sempre ritenuto che fra i condomini vi fosse solidarietà e che, pertanto, ciascuno di essi fosse tenuto per l’intero salvo il diritto di regresso nei confronti degli altri condomini insolventi (vedi ex multis Cass. civ. n. 14593/2004 e n. 17563/2005)

Ora invece la Cassazione ha affermato che la previsione dell’art. 1123 c.c., che stabilisce che ciascuno dei condomini risponde per le spese necessarie alla conservazione e al godimento delle parti comuni in misura proporzionale alla propria quota, non attiene meramente ai rapporti interni, ma è una norma destinata anche a disciplinare i rapporti esterni e dunque anche quelli con i creditori del condominio ritenendo illogico riservare l’applicazione della stessa alla fase del regresso e non già a quella del pagamento della somma.

La disciplina da applicare è, pertanto, la stessa che si utilizza in tema di ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi ex artt. 754 e 1295 c.c., ossia la natura parziaria e non solidale dell’obbligazione.

LA MASSIMA:

In materia condominiale, l'amministratore vincola i singoli nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote: le obbligazioni e la susseguente responsabilità dei condomini sono governate dal criterio dalla parziarietà.

Ai singoli si imputano, in proporzione alle rispettive quote, le obbligazioni assunte nel cosiddetto "interesse del condominio", in relazione alle spese per la conservazione e per il godimento delle cose comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza.

Il contratto, stipulato dall'amministratore rappresentante, in nome e nell'interesse dei condomini rappresentati e nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetti nei confronti dei rappresentati.

Conseguita nel processo la condanna dell'amministratore, quale rappresentante dei condomini, il creditore può procedere all'esecuzione individualmente nei confronti dei singoli, secondo la quota di ciascuno