lunedì, luglio 09, 2007

L'esdebitazione è concedibile anche per i fallimenti anteriori alla riforma.


TRIBUNALE DI PIACENZA, DECRETO del 21.03.2006

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PIACENZA

Nel procedimento instaurato da XXXXXX avente ad oggetto la richiesta di esdebitazione ex art. 143 L.F. presentata con ricorso del 25.8.2006;

letto il parere del curatore e del comitato dei creditori;

dato atto che il fallimento e stato chiuso in data 20.12.2000 e quindi prima dell' entrata in vigore della riforma;

rilevato che nel caso di specie il problema concreto, quello relativo all' applicabilità dell' esdebitazione (c.d. fresh start) ai fallimenti "chiusi" prima dell' entrata in vigore della novella che ha introdotto l'istituto di cui si chiede l'applicazione;

rilevato che la questione teorica deve essere affrontata sotto un duplice punta di vista:

1) quale sia in astratto il regime transitorio da applicare alla disciplina dell'esdebitazione (art. 150 o art. 153 D.Lgs. n. 5/06);

2) se la disciplina sostanziale dell'esdebitazione (art. 142 l.f.), ma il riferimento anche alla disciplina processuale (artt. 143, 144 l.f.), sia in concreto compatibile con i fallimenti che siano stati disciplinati dalla disciplina previgente.

Quanto al primo problema si osserva che questo Tribunale ha gia avuto modo di precisare la portata applicativa dell' art. 150 del decreto legislativo n. 5/06 ove si dispone che: "I ricorsi per dichiarazione di fallimento e le domande di concordato fallimentare depositate prima dell'entrata in vigore del presente decreto, nonchè le procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti alla stessa data, sono definiti secondo la legge anteriore.";

ritenuto che trattandosi di procedura di esdebitazione, avente - sostanzialmente - la medesima funzione della riabilitazione, e che pertanto, la stessa deve considerarsi "pendente" fino a quando sia ancora possibile richiedere la riabilitazione o l'esdebitazione;

che, pertanto, devono considerarsi ancora "pendenti" - limitatamente a tale aspetto - anche i procedimenti fallimentari gia chiusi prima del 16 luglio 2006;

che pertanto la procedura di esdebitazione può essere richiesta anche con riferimento alle procedure già chiuse al momento dell' entrata in vigore della nuova disciplina fallimentare (16 luglio 2006);

che, tale soluzione appare corretta anche aderendo ad altra interpretazione, secondo cui l'articolo 150 citato non appare applicabile alla procedura di esdebitazione, con la conseguenza che il concetto di "definizione" della procedura debba essere limitato alla sola procedura fallimentare (dichiarazione di fallimento, formazione dello stato passivo, riparto finale, chiusura del fallimento), escludendosi tutto ciò che si può verificare - peraltro in modo eventuale - dopo la chiusura;

che pertanto secondo tale soluzione l'articolo 150 citato non si applicherebbe all'istituto dell'esdebitazione che sarebbe, invece, regolato dall' articolo 153 D. Lgs. N. 5/06, con conseguente applicabilità dell' istituto a tutte le procedure, aperte o chiuse a decorrere dal 16 luglio 2006;

che tale soluzione consente di evitare palesi disparità di trattamento fra coloro che hanno potuto usufruire dell'istituto della riabilitazione (nella vigenza del R.D. 16 marzo 1942 n. 27) e coloro che, non possono più proporre istanza di riabilitazione essendo state tale istituto abrogato dal legislatore della novella, (non avendo potuto costoro - senza loro colpa - proporlo precedentemente essendo ciò impossibilitati per la previsione dell' articolo 143 n 3) nella vecchia formulazione (occorreva, infatti, fornire la prova di aver tenuto "buona condotta" per almeno cinque anni);

ritenuto - inoltre - che il termine dell'annualità, previsto dall' articolo 143 legge fallimentare nella nuova formulazione deve intendersi decorrente dalla entrata in vigore della nuova disciplina, e quindi dal 16 luglio 2006;

ritenuto che nel caso di specie dovendosi esaminare nel merito la posizione del debitore con riferimento ad una istanza di applicazione di esdebitazione presentata dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina, ma relativa ad un fallimento già chiuso all'entrata in vigore della novella deve trovare applicazione, alla luce delle considerazioni sopra espresse, la disciplina dell'esdebitazione, non potendo più trovare applicazione quella relativa alla "riabilitazione";

che a tale conclusione si giunge anche analizzando i presupposti previsti per l'applicazione dell'istituto in cui sono previsti presupposti sostanzialmente simili a quelli previsti per l'applicazione dell'istituto della riabilitazione, con l'unica eccezione del n. 4 dell'art. 142 l. fall., con cui si richiede che il fallito non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;

che tale difformità - del tutto marginale - non appare idonea a rendere inapplicabile l'istituto dell'esdebitazione a fallimenti già chiusi nella vigenza della previgente disciplina prevista dal R.D. 16 marzo 1942 n. 27;

dato atto che le altre condizioni previste dall'art. 142 D. Lgs. N. 5/06 ai nn. 5) e 6) (condotte distrattive, aggravamento del dissesto, condanne per bancarotta fraudolenta, ecc.) si adattano alle nuove come alle vecchie procedure;

che nel caso di specie - alla luce delle indicazioni fornite dal curatore e dal comitato dei creditori (seppure a maggioranza) sussistono i presupposti teorici per dichiarare l'esdebitazione di XXXXXXX;

che peraltro va osservato come nel caso di specie l'istante sia stata condannata per bancarotta fraudolenta documentale, come si ricava sia dal certificato penale che dalla sentenza acquisita d'ufficio;

pertanto ricorrendo una causa preclusiva prevista dall' art 142 n. 6 1.f. l'istanza deve essere rigettata

P.Q.M.

Rigetta l'istanza di esdebitazione presentata da XXXXXX per mancanza dei requisiti di cui all' art. 142 n. 6 L.F.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di legge.

Piacenza, 21 marzo 2007

Il Giudice Relatore

Il Presidente

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