” … questa S.C. non ha mai ritenuto che la prova in questione possa essere fornita solo con la ricevuta di cui all’art.109 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n.1229, affermando costantemente la idoneità anche di una attestazione dell’ufficiale giudiziario in ordine alla data di ricezione dell’atto da notificare (…) In tale ordine di idee è stato ritenuto sufficiente il timbro apposto sul ricorso dal quale risulti l’avvenuto pagamento all’ufficiale giudiziario dei suoi diritti di notifica e delle relative tasse erariale in data antecedente alla scadenza del termine per la notifica …”
“… idoneità del timbro apposto sul documento da notificare dal quale risultino il numero del registro cronologico e la data …” “…prova della data certa …”
“In definitiva, si può ritenere che la giurisprudenza di questa S.C. è concorde nell’affermare che, ove non venga esibita la ricevuta di cui all’art. 109 D.P.R. 15 dicembre 1959 n.1229, la prova della tempestiva consegna all’ufficiale giudiziario dell’atto da notificare può essere ricavata dal timbro apposto su tale atto recante il numero cronologico e la data “ …
“…Naturalmente, non potendo attribuirsi a tale timbro valore di prova legale in ordine alla data di consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, la idoneità probatoria in questione viene meno in caso di contestazione (per qualsiasi motivo) della conformità al vero di quanto da esso indirettamente risulta. In tal caso l’interessato dovrà farsi carico di esibire idonea certificazione dell’ufficiale giudiziario … “
[Cassazione, Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore R.M. Triola, Sentenza N. 14294 del 20.06.07]
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