Con la sentenza n. 407/07 del 18 giugno 2007 la Corte, facendo propri alcuni principi stabiliti in recenti decisioni della Suprema Corte, pone in rilievo alcuni aspetti fondamentali:
- è opponibile ai creditori del venditore un atto di compravendita di un immobile, trascritto anteriormente alla trascrizione dell’atto di pignoramento, contenente l’errata indicazione dei subalterni catastali, purché dalla nota stessa emergano tutti gli altri elementi necessari per la sua corretta individuazione (natura, comune, dati catastali, almeno tre dei suoi confini) – art. 555 del cpc, art. 2826 cod. civ. , art. 29 L. 52/1985;
- la corretta visura dei registri immobiliari non può arrestarsi, ai fini dell’individuazione di un immobile come facente capo ad un soggetto, alla sola identificazione dei dati catastali, ma postula l’esame di tutti gli elementi identificativi contenuti nella nota, sia essa meccanizzata o meno;
- l’autosufficienza della nota di trascrizione, in forza del quale per stabilire, se e in quali limiti, un determinato atto trascritto sia opponibile ai terzi deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della nota;
- vale anche per il creditore il principio di autoresponsabilità per cui lo stesso, nel momento in cui deve individuare il bene immobile del debitore, da sottoporre a pignoramento, deve usare la diligenza ordinaria e, nell’effettuare la visura presso i registri immobiliari sotto il nome del debitore deve esaminare con attenzione e accuratezza le trascrizioni “a favore e contro”, non arrestandosi all’identificativo catastale, onde accertare se l’immobile sia ancora in proprietà del debitore.
Da ultimo la decisione va segnalata perché interrompe una serie di pronunce rese dal Tribunale di Salerno, Quarta Sezione Civile - con esito per lo più favorevole ai grandi creditori - basate esclusivamente sulla prevalente tutela dei creditori, dell’esigenza di sicurezza dei traffici e l’affidamento dei terzi.
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