La permanenza nell’ordinamento nazionale degli artt. 4 e 5 del decreto ministeriale 8 aprile 2004, n. 127 in conformità agli artt. 57 e 58 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, pone, in relazione alle norme degli artt. 81 e 10 (ex 85 e 5) del Trattato, Consiglio di Stato, V sezione -Ordinanza 31 maggio 2007 numero 2814 - (presidente Iannotta, estensore Lamberti), i seguenti quesiti circa la conformità al Trattato, rimessi alla cognizione della Corte di Giustizia Europea :
“Se l’inderogabilità degli onorari minimi e dei diritti stabiliti per le prestazioni dell’avvocato costituisca una misura di favore per gli appartenenti all’ordine professionale interessato, in difformità dagli artt. 81 e 10 (ex 85 e 5) del Trattato”;
“Se il divieto al giudice di non diminuire, nella liquidazione delle spese di causa, i limiti minimi previsti dalle singole voci della tabella, in applicazione dell’inderogabilità degli onorari minimi e dei diritti stabiliti per le prestazioni dell’avvocato si risolva in una misura di favore per gli appartenenti all’ordine professionale interessato, difformemente dai precetti degli artt. 81 e 10 del Trattato”;
“Se l’obbligo di motivazione comunque previsto per la diminuzione degli onorari in misura inferiore al minimo, contraddetto dalla prassi del giudice amministrativo di procedere alla liquidazione delle spese di causa sulla base di elementi eterogenei tratti dalle risultanze processuali e non dall’effettivo valore economico della controversia, non rappresenti una restrizione all'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, garantito dal 7° “considerando” della direttiva 16 febbraio 1998 n. 98/5/Ce”;
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