In tale caso, precisa la Cassazione, il miglioramento delle condizioni economiche non determina un'automatica revisione dell'assegno, non essendoci un rapporto con l'attività svolta dall'onerato durante il matrimonio. La successione avvenuta dopo la separazione, infatti, non produce conseguenze sul tenore di vita matrimoniale, indice su cui si basa la determinazione dell'importo spettante.
"In particolare - afferma la Cassazione - occorre accertare se detti miglioramenti siano rapportabili all'attività svolta, in costanza di matrimonio, o al tipo di qualificazione professionale dell'onerato; fra tali incrementi non possono ricomprendersi i miglioramenti dovuti ad eredità ricevute dall'onerato dopo il divorzio, risultando i relativi incrementi reddituali privi di collegamento con la situazione economica dei coniugi durante il matrimonio e con il reciproco contributo datosi nel corso di esso".
"Le aspettative ereditarie - si specifica nella sentenza - sono infatti, sino al momento dell'apertura della successione, prive, di per sé, di valenza sul tenore di vita matrimoniale e giuridicamente inidonee a fondare affidamenti economici; con la conseguenza che, mentre le successioni ereditarie che si verifichino in costanza di convivenza coniugale, incidendo sul tenore di vita matrimoniale, concorrono a determinare la quantificazione dell'assegno dovuto dal coniuge onerato, quelle che si verifichino dopo non sono idonee ad essere valutate".
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