giovedì, giugno 14, 2007

Cassazione: il danno esistenziale non è mero turbamento emotivo.

IL DANNO ESISTENZIALE E’ UN’AUTONOMA CATEGORIA GIURIDICA Non consiste nel mero turbamento emotivo (Cassazione Sezione Lavoro n. 11278 del 16 maggio 2007, Pres. De Luca, Rel. De Matteis).

Michele G., dipendente della s.p.a. G.R.S. Group è stato investito, nel 1999, da un “muletto” guidato da un collega mentre percorreva a piedi l’interno dello stabilimento. Egli ha chiesto al Tribunale di Rovereto la condanna dell’azienda al risarcimento del danno biologico e del danno esistenziale. Sia il Tribunale che la Corte di Appello di Trento hanno riconosciuto il suo diritto al risarcimento del danno biologico, ma hanno ritenuto infondata la domanda di risarcimento del danno esistenziale. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, censurando la sentenza della Corte di Trento per vizi di motivazione e violazione di legge. Egli ha sostenuto che i giudici del merito avrebbero dovuto ravvisare il danno esistenziale nella prostrazione fisica causatagli dall’incidente nonché nella limitazione, derivata dall’infortunio, di tutte le attività lavorative richiedenti prolungata stazione eretta o deambulazione protratta.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 11278 del 16 maggio 2007, Pres. De Luca, Rel. De Matteis) ha rigettato il ricorso.

Il processo di graduale elaborazione del diritto giurisprudenziale sul tema del danno esistenziale da inadempimento contrattuale – ha osservato la Cassazione – si è attualmente assestato, con la sentenza delle Sezioni Unite 24 marzo 2006 n. 6572, sulle seguenti proposizioni: il danno esistenziale è autonoma e legittima categoria dogmatica giuridica in seno dell’articolo 2059 codice civile; esso si fonda sulla natura non meramente emotiva ed interiore (propria del cosiddetto danno morale), ma oggettivamente accertabile del pregiudizio attraverso la prova di scelte di vita diverse da quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l’evento dannoso; richiede una specifica allegazione e prova, anche per presunzioni.

Il ricorrente – ha affermato la Corte – collega il preteso danno esistenziale da una parte ad una prostrazione fisica (quindi di carattere emotivo), e dall’altra all’accertamento peritale sulla limitazione di tutte le attività lavorative che prevedono prolungata stazione eretta o deambulazione protratta; tale voce di danno è stata correttamente inclusa dai giudici del merito nel danno biologico accertato in sede medico-legale e in quello morale.

Nessun commento: