Il dirigente comunale che attiva una ecopiazzola sfornita di autorizzazione regionale è colpevole di gestione non autorizzata di rifiuti (ex articolo 51 del Dlgs 22/1997, ora articolo 256 del Dlgs 152/2006).
Secondo la sentenza 10259/2007, nella scia di precedenti decisioni (si veda la sentenza 34665/2005), le ecopiazzole non rientrano nel "deposito temporaneo" dei rifiuti, fattispecie esonerata dall'autorizzazione, visto che il luogo di produzione dei rifiuti "non può essere considerato l'intero territorio comunale o l'area in cui è ubicato un magazzino comunale"; né d'altra parte possono essere confuse con il deposito di rifiuti nei cassonetti da parte dei privati, perché "quest'ultima costituisce solo una modalità dell'attività di raccolta dei rifiuti".
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