venerdì, ottobre 23, 2009

Sulla trasmissione della cittadinanza al figlio minore di cittadini stranieri(Corte d'Appello Salerno, decreto 20/08/2009 n° 32).



LA MASSIMA:
“Va riconosciuta la trasmissione della cittadinanza italiana al figlio minore di cittadini stranieri separati giudizialmente, anche quando il genitore non affidatario-non convivente acquisti la cittadinanza successivamente alla separazione”.
“E’ applicabile l’art. 14 co. 1, l. 91/1992, anche in caso di separazione giudiziale dei coniugi, poiché la separazione non fa venire meno la potestà (del genitore divenuto cittadino italiano e non affidatario dei figli minori, nda), mutando solo le sue concrete modalità di estrensicazione”.

Corte di Appello di Salerno
Decreto 20 agosto 2009, n. 32

La Corte di Appello di Salerno ha pronunziato il seguente decreto sul reclamo proposto da S. R. (Avv. V. C. e R. T. P.), nei confronti del Ministero dell’Interno (Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno) e con l’intervento necessario del Procuratore della Repubblica presso questa Corte di Appello, avente ad oggetto decreto n. 13/09 cron.
In proc. 190/08 r.g.v.g. del Tribunale di Salerno in data 7.1.09, in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana;
rilevato in fatto
Che il reclamante, nato in territorio italiano da padre e madre a quel tempo entrambi cittadini stranieri, si duole dell’erroneità della mancata applicazione della Legge 13.1.1912 n. 555, ma pure della interpretazione della riforma di cui alla Legge n. 91/92, siccome egli doveva comunque ritenersi convivente con il padre, che aveva conseguito la cittadinanza italiana con d.P.R. 30.9.98;
Che l’Avvocatura dello Stato insiste per l’insussistenza del diritto a conseguire la cittadinanza, non essendo il minore convivente con il padre, per essere stato nel 1997, in sede di separazione giudiziale dei suoi genitori, affidato alla madre; ma non mancando di rilevare che difetta la prova di un regolare permesso di soggiorno per il reclamante fin dalla data della nascita, anche solo mediante annotazione su quello dei genitori, nonché ulteriore documentazione prevista dalla L. 91/92 e dalla normativa di attuazione;
ritenuto in diritto
Che al momento della nascita di S. R. vigeva la Legge 13.1.1912, n. 555, la quale, al suo art. 1, prevedeva che era cittadino per nascita anche colui che era nato in territorio italiano se entrambi i genitori non avevano la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato;
Che pertanto la tesi del reclamante sull’acquisizione del diritto alla cittadinanza italiana in forza di tale normativa non può condividersi, in quanto i genitori dell’odierno reclamante erano comunque, al momento della nascita, l’uno cittadino egiziano e l’altra cittadina libanese;
Che di conseguenza occorre vagliare se il diritto del S. sia configurabile alla stregua della normativa sopravvenuta, vale a dire della L. 5.2.92 n. 91 (e del d.P.R. 12.10.93 n. 572);
Che per l’art. 14 di tale legge “i figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana”, mentre per l’art. 12 del d.P.R. “l’acquisto della cittadinanza da parte dei figli minori di chi acquista …. la cittadinanza italiana si verifica se essi convivono con il genitore alla data in cui quest’ultimo acquista … la cittadinanza”, mentre “la convivenza deve essere stabile ed effettiva ed opportunamente attestata con idonea documentazione”;
Che i primi giudici escludono la convivenza utile ai fini del riconoscimento della cittadinanza sul presupposto che l’intervenuta separazione dei genitori e l’affidamento alla madre quella abbia fatto venir meno;
Che pure è sostenuta la necessità della prova della persistenza della legale residenza in Italia fin dalla nascita, con richiamo all’art. 4, comma 2, della L. 91/92 (per il quale diviene cittadino “lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età”), ovvero della legale residenza in Italia del genitore;
Che però alla fattispecie si applica l’art. 14 e non l’art. 4 L. cit.;
Che la ratio di detta disciplina pare risiedere in ciò, che l’effettività della convivenza garantisca la continuità di uno stabile rapporto familiare con il genitore divenuto cittadino italiano, il quale continui ad esercitare la sua potestà nelle forme di legge, così assicurando l’effettiva sussistenza del vincolo morale e spirituale normalmente rinvenibile nel rapporto tra genitore e figlio, quale presupposto evidente per la trasmissione al secondo dell’inserimento del primo nel contesto nazionale sancito in virtù della conseguita cittadinanza;
Che effettivamente, come sostiene il reclamante, la potestà genitoriale non viene meno n caso di separazione giudiziale dei coniugi e che solo essa muta concrete modalità di estrinsecazione, sicché, a prescindere dalla persona del coniuge affidatario, la persistenza della frequentazione da parte dell’altro coniuge secondo le modalità del provvedimento giudiziale (o di omologazione della separazione consensuale, come è avvenuto nel caso di specie) integra, ad avviso di questa Corte, i presupposti e gli estremi per l’applicazione di detta normativa;
Che tra le condizioni della separazione (omologata il 7.2.97, come da documenti versati nella produzione del reclamante) è prevista la prosecuzione delle visite da parte del padre, con amplissime facoltà di incontri giornalieri e perfino con divieto di allontanamento della madre oltre una breve distanza, come pure le contribuzioni ed interventi diretti nella vita dei figli all’epoca minori;
Che può quindi dirsi che, ai fini della normativa applicabile, S. R. era sostanzialmente convivente con il padre poi divenuto cittadino italiano: e che pertanto, in accoglimento del reclamo e riforma del reclamato decreto, anch’egli ha diritto a conseguire la cittadinanza;
Che, quanto alle spese, la complessità della materia e soprattutto la totale assenza di precedenti giurisprudenziali editi, come pure la non fondatezza della tesi principale del reclamante sull’applicabilità della L. 555/1912, integrano – ad avviso di questa Corte – un giusto motivo di totale compensazione;
p. q. m.
in accoglimento del reclamo ed in riforma dell’impugnato decreto, dichiara la sussistenza dei presupposti del diritto di S. R. a conseguire la cittadinanza italiana ed ordina all’Ufficiale dello Stato Civile di eseguire gli adempimenti conseguenti; dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Salerno 16/07/09.
Il Presidente
(dott. Nicola Bartoli).

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